+18. In conformità del secondo approccio, gli enti devono riconciliare i prezzi prodotti dal …

18. In conformità del secondo approccio, gli enti devono riconciliare i prezzi prodotti dal …

In conformità del secondo approccio, gli enti devono riconciliare i prezzi prodotti dal rispettivo modello interno di misurazione del rischio e basati sui dati immessi relativi al periodo in corso di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 con uno dei seguenti tipi di prezzi:

  • (a) i prezzi verificabili quali definiti nelle norme tecniche di regolamentazione da adottare a norma dell’articolo 325 octoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • (b) i prezzi prodotti dai sistemi di front-office o back-office degli enti.

Per eseguire la riconciliazione prevista dal presente paragrafo, il risultato della stessa dev’essere ragionevolmente allineato al risultato che si sarebbe ottenuto eseguendo la riconciliazione di cui al paragrafo 17. NEL MODELLO DI MISURAZIONE DEL RISCHIO

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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