+4.1 Accuratezza dei dati immessi
---+12. Gli enti devono soddisfare i requisiti previsti dai paragrafi 13, 14 e 15 affinché i dati …
---+13. I dati storici usati per calibrare i dati immessi di cui all’articolo 325 sexquinquagies del …
---+14. I dati immessi di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 devono …
---+15. I dati immessi di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 devono …
---+16. Per soddisfare i requisiti previsti dal paragrafo 12 per i dati immessi relativi al periodo in …
---+17. In conformità del primo approccio, gli enti devono riconciliare i dati immessi relativi al …
---+18. In conformità del secondo approccio, gli enti devono riconciliare i prezzi prodotti dal …
---+19. Qualora non sia possibile eseguire le riconciliazioni previste dai paragrafi 17 e 18 usando …
---+20. Nel contesto delle registrazioni che tengono per attestare la propria conformità ai requisiti …
---+21. Per soddisfare il requisito previsto dal paragrafo 14 per i dati immessi relativi al periodo in …
---+22. Per soddisfare il requisito previsto dal paragrafo 15 per i dati immessi relativi al periodo in …
---+23. Ai fini delle riconciliazioni e delle valutazioni previste dai paragrafi 17, 18, 21 e 22, gli …
---+24. Gli enti devono eseguire la valutazione di cui ai paragrafi 17, 18, 21 e 22 con frequenza …
---+25. I dati immessi relativi al periodo di stress finanziario individuato di cui all’articolo 325 …
---+26. Se un ente, per determinare gli scenari di shock futuri, utilizza approssimazioni beta o altri …
---+27. Qualora un determinato fattore di rischio nel modello interno dell’ente sia stato ottenuto …
---+28. Qualora un determinato fattore di rischio nel modello interno dell’ente sia stato ottenuto …
---+29. Per le finalità del paragrafo 28, il «fattore di rischio più vicino» significa un fattore di …
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4.1 Accuratezza dei dati immessi
4.1 Accuratezza dei dati immessi
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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12. Gli enti devono soddisfare i requisiti previsti dai paragrafi 13, 14 e 15 affinché i dati …
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Gli enti devono soddisfare i requisiti previsti dai paragrafi 13, 14 e 15 affinché i dati immessi di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 siano accurati. Devono essere altresì soddisfatti tutti i requisiti seguenti, laddove pertinenti: - (a) i requisiti per i dati immessi relativi al periodo in corso di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, come ulteriormente specificato nella sezione 4.1.1;
- (b) i requisiti per i dati immessi relativi al periodo di stress finanziario individuato di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE)
- n. 575/2013, come ulteriormente specificato nella sezione 4.1.2;
- (c) i requisiti per i dati immessi usati nelle approssimazioni beta o in altri approcci per la generazione di dati casuali al fine di determinare gli scenari di shock futuri, come ulteriormente specificato nella sezione 4.1.3;
- (d) i requisiti per i dati immessi usati per un determinato fattore di rischio ottenuto combinando due o più fattori di rischio che possono essere o non essere incorporati nel modello interno dell’ente, come ulteriormente specificato nella sezione 4.1.4. NEL MODELLO DI MISURAZIONE DEL RISCHIO
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13. I dati storici usati per calibrare i dati immessi di cui all’articolo 325 sexquinquagies del …
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I dati storici usati per calibrare i dati immessi di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 devono rispecchiare accuratamente i prezzi rilevati o quotati sul mercato.
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14. I dati immessi di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 devono …
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I dati immessi di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 devono rispecchiare accuratamente le proprietà della distribuzione dei fattori di rischio cui sono applicati gli scenari di shock futuri.
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15. I dati immessi di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 devono …
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I dati immessi di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 devono rispecchiare accuratamente la struttura di dipendenza tra le distribuzioni dei fattori di rischio cui sono applicati gli scenari di shock futuri. 4.1.1 Dati immessi relativi al periodo in corso
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16. Per soddisfare i requisiti previsti dal paragrafo 12 per i dati immessi relativi al periodo in …
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Per soddisfare i requisiti previsti dal paragrafo 12 per i dati immessi relativi al periodo in corso di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti devono essere conformi all’approccio indicato nel paragrafo 17 ovvero a quello indicato nel paragrafo 18.
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17. In conformità del primo approccio, gli enti devono riconciliare i dati immessi relativi al …
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In conformità del primo approccio, gli enti devono riconciliare i dati immessi relativi al periodo in corso di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) - n. 575/2013, con uno dei seguenti tipi di dati:
- (a) i dati corrispondenti desunti dai prezzi verificabili quali definiti nelle norme tecniche di regolamentazione da adottare a norma dell’articolo 325 octoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013;
- (b) i dati corrispondenti usati dai sistemi di front-office o back-office degli enti.
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18. In conformità del secondo approccio, gli enti devono riconciliare i prezzi prodotti dal …
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In conformità del secondo approccio, gli enti devono riconciliare i prezzi prodotti dal rispettivo modello interno di misurazione del rischio e basati sui dati immessi relativi al periodo in corso di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 con uno dei seguenti tipi di prezzi: - (a) i prezzi verificabili quali definiti nelle norme tecniche di regolamentazione da adottare a norma dell’articolo 325 octoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013;
- (b) i prezzi prodotti dai sistemi di front-office o back-office degli enti.
Per eseguire la riconciliazione prevista dal presente paragrafo, il risultato della stessa dev’essere ragionevolmente allineato al risultato che si sarebbe ottenuto eseguendo la riconciliazione di cui al paragrafo 17. NEL MODELLO DI MISURAZIONE DEL RISCHIO
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19. Qualora non sia possibile eseguire le riconciliazioni previste dai paragrafi 17 e 18 usando …
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Qualora non sia possibile eseguire le riconciliazioni previste dai paragrafi 17 e 18 usando dati immessi, gli enti dovrebbero utilizzare i dati storici impiegati per calibrare tali dati immessi per le finalità del paragrafo 17, nonché i prezzi risultanti da tali dati storici per le finalità del paragrafo 18.
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20. Nel contesto delle registrazioni che tengono per attestare la propria conformità ai requisiti …
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Nel contesto delle registrazioni che tengono per attestare la propria conformità ai requisiti dei presenti orientamenti, gli enti devono documentare i propri approcci alle riconciliazioni di cui ai paragrafi da 17 a 19, compresi i motivi dell’applicazione del paragrafo 19, laddove rilevante.
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21. Per soddisfare il requisito previsto dal paragrafo 14 per i dati immessi relativi al periodo in …
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Per soddisfare il requisito previsto dal paragrafo 14 per i dati immessi relativi al periodo in corso di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti devono valutare che non sussistono differenze significative tra la volatilità di un fattore di rischio quale stimata sulla base dei suddetti dati immessi e la volatilità dello stesso fattore di rischio quale stimata sulla base di uno dei seguenti tipi di prezzi: - (a) i prezzi verificabili quali definiti nelle norme tecniche di regolamentazione da adottare a norma dell’articolo 325 octoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013;
- (b) i prezzi utilizzati dai sistemi di front-office o back-office degli enti.
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22. Per soddisfare il requisito previsto dal paragrafo 15 per i dati immessi relativi al periodo in …
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Per soddisfare il requisito previsto dal paragrafo 15 per i dati immessi relativi al periodo in corso di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti devono valutare che non sussistono differenze significative tra le correlazioni tra i fattori di rischio quali stimate sulla base dei suddetti dati immessi e le correlazioni tra gli stessi fattori di rischio quali stimate sulla base di uno dei seguenti tipi di prezzi: - (a) i prezzi verificabili quali definiti nelle norme tecniche di regolamentazione da adottare a norma dell’articolo 325 octoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013;
- (b) i prezzi utilizzati dai sistemi di front-office o back-office degli enti.
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23. Ai fini delle riconciliazioni e delle valutazioni previste dai paragrafi 17, 18, 21 e 22, gli …
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Ai fini delle riconciliazioni e delle valutazioni previste dai paragrafi 17, 18, 21 e 22, gli enti devono utilizzare i dati o i prezzi verificabili di cui al paragrafo 17, lettera a), al paragrafo 18, lettera a), al paragrafo 21, lettera a), e al paragrafo 22, lettera a), nel caso in cui il numero dei prezzi verificabili con un valore del prezzo a disposizione dell’ente sia sufficiente per eseguire tali riconciliazioni e valutazioni con accuratezza. Qualora non siano disponibili prezzi verificabili, - o il numero dei prezzi verificabili con un valore del prezzo a disposizione dell’ente non sia sufficiente per eseguire le suddette riconciliazioni e valutazioni con accuratezza, gli enti devono utilizzare i dati o i prezzi usati o prodotti dai rispettivi sistemi di front-office o back-office di cui al paragrafo 17, lettera b), al paragrafo 18, lettera b), al paragrafo 21, lettera b), e al paragrafo 22, lettera b).
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24. Gli enti devono eseguire la valutazione di cui ai paragrafi 17, 18, 21 e 22 con frequenza …
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Gli enti devono eseguire la valutazione di cui ai paragrafi 17, 18, 21 e 22 con frequenza almeno trimestrale, ovvero più spesso laddove estensioni e modifiche dei modelli interni lo rendano necessario. NEL MODELLO DI MISURAZIONE DEL RISCHIO 4.1.2 Dati immessi relativi al periodo di stress finanziario individuato
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25. I dati immessi relativi al periodo di stress finanziario individuato di cui all’articolo 325 …
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I dati immessi relativi al periodo di stress finanziario individuato di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 devono essere calibrati sui dati storici di un periodo continuato di 12 mesi di stress finanziario individuato dall’ente ai sensi del medesimo articolo. Qualora, per calibrare tali dati immessi, gli enti utilizzino in casi eccezionali dati indiretti relativi al periodo di stress finanziario individuato, allo scopo di tenere conto dell’effetto di cambiamenti fondamentali intervenuti nelle caratteristiche degli strumenti finanziari rispetto alle caratteristiche prevalenti durante il periodo di stress finanziario individuato, i dati immessi ottenuti applicando questo approccio possono essere considerati accurati soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: - (a) questo approccio è sostenuto da evidenze empiriche convincenti e dati obiettivi, tali da giustificare l’uso di dati indiretti per calibrare i dati immessi;
- (b) i dati immessi rispecchiano accuratamente le variazioni di prezzo di strumenti simili intervenute durante il periodo di stress finanziario individuato;
- (c) i dati immessi non sottovalutano il rischio.
4.1.3 Dati immessi usati nelle approssimazioni beta o in altri approcci per la generazione di dati casuali
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26. Se un ente, per determinare gli scenari di shock futuri, utilizza approssimazioni beta o altri …
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Se un ente, per determinare gli scenari di shock futuri, utilizza approssimazioni beta o altri approcci per la generazione di dati casuali affinché i dati immessi usati in tali approssimazioni beta o in tali altri approcci per la generazione di dati casuali siano accurati, i valori dei coefficienti beta o dei parametri degli approcci per la generazione di dati casuali devono essere determinati esclusivamente sulla base dei dati immessi calibrati sui dati storici di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013. Qualora l’ente, in casi eccezionali, non determini i valori dei coefficienti beta o dei parametri degli approcci per la generazione di dati casuali esclusivamente sulla base dei suddetti dati immessi, ma i valori di tali coefficienti beta o tali parametri vengano rettificati, i dati immessi usati in queste approssimazioni beta o in questi altri approcci per la generazione di dati casuali possono essere considerati accurati soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: - (a) i coefficienti beta o i parametri degli approcci per la generazione di dati casuali non possono essere determinati esclusivamente sulla base dei dati immessi calibrati sui dati storici di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013;
- (b) l’ente descrive nelle proprie strategie il metodo utilizzato in questo caso per ottenere i valori dei coefficienti beta o dei parametri degli approcci per la generazione di dati casuali, comprese eventuali rettifiche apportate ai valori dei coefficienti beta o dei NEL MODELLO DI MISURAZIONE DEL RISCHIO
parametri determinati esclusivamente sulla base dei dati immessi calibrati sui dati storici di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013; - (c) la scelta dei valori dei coefficienti beta o dei parametri degli approcci per la generazione di dati casuali non sottostima il rischio.
4.1.4 Dati immessi per combinazioni di fattori di rischio
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27. Qualora un determinato fattore di rischio nel modello interno dell’ente sia stato ottenuto …
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Qualora un determinato fattore di rischio nel modello interno dell’ente sia stato ottenuto combinando due o più fattori di rischio che possono essere o non essere incorporati in tale modello, e l’ente combini i dati immessi corrispondenti a questi fattori di rischio in modo tale da ottenere dati immessi che sono idonei al fattore di rischio considerato nel modello interno, i dati immessi ottenuti possono essere considerati accurati soltanto se i dati immessi che sono combinati corrispondono a fattori di rischio che hanno superato o supererebbero la valutazione della modellizzabilità prevista dall’articolo 325 octoquinquagies del regolamento (UE)
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28. Qualora un determinato fattore di rischio nel modello interno dell’ente sia stato ottenuto …
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Qualora un determinato fattore di rischio nel modello interno dell’ente sia stato ottenuto mediante estrapolazione da fattori di rischio che possono essere o non essere incorporati in tale modello, e i dati immessi per il fattore di rischio considerato nel modello interno siano ottenuti mediante estrapolazione dai dati immessi corrispondenti a tali fattori di rischio, i dati immessi ottenuti possono essere considerati accurati soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: - (a) l’estrapolazione si basa sui dati immessi del fattore di rischio modellizzabile più vicino in ciascuna dimensione del fattore di rischio considerato;
- (b) l’estrapolazione si basa sui dati immessi di almeno due fattori di rischio modellizzabili per ciascuna dimensione del fattore di rischio considerato;
- (c) i dati immessi corrispondenti ai due fattori di rischio modellizzabili citati nella lettera b), compresi i dati immessi del fattore di rischio modellizzabile più vicino, non devono essere stati ottenuti mediante estrapolazione dagli stessi.
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29. Per le finalità del paragrafo 28, il «fattore di rischio più vicino» significa un fattore di …
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Per le finalità del paragrafo 28, il «fattore di rischio più vicino» significa un fattore di rischio che è mappato in una delle seguenti categorie, in conformità delle norme tecniche di regolamentazione da adottare a norma dell’articolo 325 octoquinquagies del regolamento (UE) - n. 575/2013:
- (a) la stessa categoria del fattore di rischio estrapolato, se esso non è l’unico fattore di rischio incluso in una categoria;
- (b) una categoria adiacente a quella del fattore di rischio estrapolato, se esso è l’unico fattore di rischio incluso in una categoria. NEL MODELLO DI MISURAZIONE DEL RISCHIO
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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