+23. Ai fini delle riconciliazioni e delle valutazioni previste dai paragrafi 17, 18, 21 e 22, gli …
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23. Ai fini delle riconciliazioni e delle valutazioni previste dai paragrafi 17, 18, 21 e 22, gli …
Ai fini delle riconciliazioni e delle valutazioni previste dai paragrafi 17, 18, 21 e 22, gli enti devono utilizzare i dati o i prezzi verificabili di cui al paragrafo 17, lettera a), al paragrafo 18, lettera a), al paragrafo 21, lettera a), e al paragrafo 22, lettera a), nel caso in cui il numero dei prezzi verificabili con un valore del prezzo a disposizione dell’ente sia sufficiente per eseguire tali riconciliazioni e valutazioni con accuratezza. Qualora non siano disponibili prezzi verificabili, - o il numero dei prezzi verificabili con un valore del prezzo a disposizione dell’ente non sia sufficiente per eseguire le suddette riconciliazioni e valutazioni con accuratezza, gli enti devono utilizzare i dati o i prezzi usati o prodotti dai rispettivi sistemi di front-office o back-office di cui al paragrafo 17, lettera b), al paragrafo 18, lettera b), al paragrafo 21, lettera b), e al paragrafo 22, lettera b).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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