+13. In deroga al paragrafo precedente, relativamente ai gruppi di paesi terzi che operano tramite …
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13. In deroga al paragrafo precedente, relativamente ai gruppi di paesi terzi che operano tramite …
In deroga al paragrafo precedente, relativamente ai gruppi di paesi terzi che operano tramite più di un ente nell’Unione di cui all’articolo 21 ter , paragrafo 8, della direttiva 2013/36/UE, la soglia dovrebbe ritenersi raggiunta e l’obbligo di cui al suddetto articolo dovrebbe considerarsi applicabile se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: - a. il valore totale delle attività nell’Unione di tale gruppo calcolato conformemente ai paragrafi 10 e 11 su base puntuale al 27 giugno 2019 è pari o superiore a 40 miliardi di EUR;
- b. al 30 dicembre 2023 la media del valore totale delle attività nell’Unione del gruppo di cui al paragrafo 12 è pari o superiore a 40 miliardi di EUR.
Ai fini della lettera a), se il valore totale delle attività nell’Unione al 27 giugno 2019 non è disponibile, tale valore dovrebbe essere approssimato prendendo come riferimento il valore totale delle attività al 30 giugno 2019.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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