+13. In deroga al paragrafo precedente, relativamente ai gruppi di paesi terzi che operano tramite …

13. In deroga al paragrafo precedente, relativamente ai gruppi di paesi terzi che operano tramite …

In deroga al paragrafo precedente, relativamente ai gruppi di paesi terzi che operano tramite più di un ente nell’Unione di cui all’articolo 21 ter , paragrafo 8, della direttiva 2013/36/UE, la soglia dovrebbe ritenersi raggiunta e l’obbligo di cui al suddetto articolo dovrebbe considerarsi applicabile se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

  • a. il valore totale delle attività nell’Unione di tale gruppo calcolato conformemente ai paragrafi 10 e 11 su base puntuale al 27 giugno 2019 è pari o superiore a 40 miliardi di EUR;
  • b. al 30 dicembre 2023 la media del valore totale delle attività nell’Unione del gruppo di cui al paragrafo 12 è pari o superiore a 40 miliardi di EUR.

Ai fini della lettera a), se il valore totale delle attività nell’Unione al 27 giugno 2019 non è disponibile, tale valore dovrebbe essere approssimato prendendo come riferimento il valore totale delle attività al 30 giugno 2019.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/