+Indicazioni specifiche relative al calcolo e monitoraggio della soglia
---+10. Il valore totale delle attività nell’Unione di un gruppo di paese terzo dovrebbe essere …
---+11. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo precedente, dovrebbe applicarsi quanto segue: a. …
---+12. La soglia di cui all’articolo 21 ter , paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE dovrebbe essere …
---+13. In deroga al paragrafo precedente, relativamente ai gruppi di paesi terzi che operano tramite …
---+14. La soglia di cui all’articolo 21 ter , paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE dovrebbe …
---+15. Gli enti imprese madri nell’UE e gli enti autonomi facenti parte di un gruppo di paese terzo …
---+16. Fino alla costituzione delle imprese madri nell’UE intermedie ai sensi dell’articolo 21 ter …

Indicazioni specifiche relative al calcolo e monitoraggio della soglia

Indicazioni specifiche relative al calcolo e monitoraggio della soglia

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
10. Il valore totale delle attività nell’Unione di un gruppo di paese terzo dovrebbe essere …

Il valore totale delle attività nell’Unione di un gruppo di paese terzo dovrebbe essere calcolato conformemente all’articolo 21 ter , paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE come somma delle attività degli enti imprese madri nell’UE di tale gruppo consolidato conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 al più alto livello di consolidamento nell’Unione, più le singole attività degli enti che non formano parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi dell’articolo 111 della direttiva 2013/36/UE («enti autonomi»), più le attività delle succursali di paesi terzi di tale gruppo.

11. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo precedente, dovrebbe applicarsi quanto segue: a. …

Ai fini del calcolo di cui al paragrafo precedente, dovrebbe applicarsi quanto segue:

  • a. dovrebbero essere utilizzate le informazioni finanziarie disponibili su base trimestrale conformemente alla parte sette bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e ai pertinenti atti delegati e di esecuzione;
  • b. laddove le informazioni finanziarie non siano disponibili su base trimestrale conformemente alla parte sette bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e ai pertinenti atti delegati e di esecuzione, dovrebbero essere utilizzate le informazioni finanziarie provvisorie previste per le segnalazioni a fini di vigilanza.
12. La soglia di cui all’articolo 21 ter , paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE dovrebbe essere …

La soglia di cui all’articolo 21 ter , paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE dovrebbe essere considerata raggiunta qualora la media del valore totale delle attività nell’Unione di un gruppo di paese terzo, calcolata conformemente ai paragrafi 10 e 11 nell’arco dei quattro trimestri precedenti, sia pari o superiore a 40 miliardi di EUR.

13. In deroga al paragrafo precedente, relativamente ai gruppi di paesi terzi che operano tramite …

In deroga al paragrafo precedente, relativamente ai gruppi di paesi terzi che operano tramite più di un ente nell’Unione di cui all’articolo 21 ter , paragrafo 8, della direttiva 2013/36/UE, la soglia dovrebbe ritenersi raggiunta e l’obbligo di cui al suddetto articolo dovrebbe considerarsi applicabile se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

  • a. il valore totale delle attività nell’Unione di tale gruppo calcolato conformemente ai paragrafi 10 e 11 su base puntuale al 27 giugno 2019 è pari o superiore a 40 miliardi di EUR;
  • b. al 30 dicembre 2023 la media del valore totale delle attività nell’Unione del gruppo di cui al paragrafo 12 è pari o superiore a 40 miliardi di EUR.

Ai fini della lettera a), se il valore totale delle attività nell’Unione al 27 giugno 2019 non è disponibile, tale valore dovrebbe essere approssimato prendendo come riferimento il valore totale delle attività al 30 giugno 2019.

14. La soglia di cui all’articolo 21 ter , paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE dovrebbe …

La soglia di cui all’articolo 21 ter , paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE dovrebbe considerarsi non più superata se il valore totale delle attività nell’Unione di un gruppo di paese terzo calcolato conformemente ai paragrafi 10 e 11 rimane al di sotto di 40 miliardi di EUR per dodici trimestri consecutivi ed è ragionevole attendersi che tale soglia non supererà nuovamente i 40 miliardi di EUR.

15. Gli enti imprese madri nell’UE e gli enti autonomi facenti parte di un gruppo di paese terzo …

Gli enti imprese madri nell’UE e gli enti autonomi facenti parte di un gruppo di paese terzo dovrebbero calcolare almeno su base trimestrale, conformemente ai paragrafi 10 e 11, il valore totale delle attività nell’Unione del gruppo nel suo complesso e accertare se la soglia è stata raggiunta, superata o non superata conformemente ai paragrafi da 12 a 14 («accertamenti trimestrali»). Dalla loro costituzione, solo le imprese madri nell’UE intermedie dovrebbero svolgere i suddetti calcoli e gli accertamenti trimestrali.

16. Fino alla costituzione delle imprese madri nell’UE intermedie ai sensi dell’articolo 21 ter …

Fino alla costituzione delle imprese madri nell’UE intermedie ai sensi dell’articolo 21 ter , paragrafi 1 o 2, della direttiva 2013/36/UE, gli enti imprese madri nell’UE e gli enti autonomi facenti parte di un gruppo di paese terzo dovrebbero monitorare su base prospettica e almeno annualmente la soglia accertata secondo i presenti orientamenti, a fronte della pianificazione strategica e della previsione di attività per l’orizzonte temporale di almeno tre anni per il gruppo nel suo complesso («monitoraggio prospettico»).

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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