+Indicazioni specifiche relative al calcolo e monitoraggio della soglia
---+10. Il valore totale delle attività nell’Unione di un gruppo di paese terzo dovrebbe essere …
---+11. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo precedente, dovrebbe applicarsi quanto segue: a. …
---+12. La soglia di cui all’articolo 21 ter , paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE dovrebbe essere …
---+13. In deroga al paragrafo precedente, relativamente ai gruppi di paesi terzi che operano tramite …
---+14. La soglia di cui all’articolo 21 ter , paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE dovrebbe …
---+15. Gli enti imprese madri nell’UE e gli enti autonomi facenti parte di un gruppo di paese terzo …
---+16. Fino alla costituzione delle imprese madri nell’UE intermedie ai sensi dell’articolo 21 ter …
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Indicazioni specifiche relative al calcolo e monitoraggio della soglia
Indicazioni specifiche relative al calcolo e monitoraggio della soglia
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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10. Il valore totale delle attività nell’Unione di un gruppo di paese terzo dovrebbe essere …
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Il valore totale delle attività nell’Unione di un gruppo di paese terzo dovrebbe essere calcolato conformemente all’articolo 21 ter , paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE come somma delle attività degli enti imprese madri nell’UE di tale gruppo consolidato conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 al più alto livello di consolidamento nell’Unione, più le singole attività degli enti che non formano parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi dell’articolo 111 della direttiva 2013/36/UE («enti autonomi»), più le attività delle succursali di paesi terzi di tale gruppo.
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11. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo precedente, dovrebbe applicarsi quanto segue: a. …
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Ai fini del calcolo di cui al paragrafo precedente, dovrebbe applicarsi quanto segue: - a. dovrebbero essere utilizzate le informazioni finanziarie disponibili su base trimestrale conformemente alla parte sette bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e ai pertinenti atti delegati e di esecuzione;
- b. laddove le informazioni finanziarie non siano disponibili su base trimestrale conformemente alla parte sette bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e ai pertinenti atti delegati e di esecuzione, dovrebbero essere utilizzate le informazioni finanziarie provvisorie previste per le segnalazioni a fini di vigilanza.
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12. La soglia di cui all’articolo 21 ter , paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE dovrebbe essere …
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La soglia di cui all’articolo 21 ter , paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE dovrebbe essere considerata raggiunta qualora la media del valore totale delle attività nell’Unione di un gruppo di paese terzo, calcolata conformemente ai paragrafi 10 e 11 nell’arco dei quattro trimestri precedenti, sia pari o superiore a 40 miliardi di EUR.
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13. In deroga al paragrafo precedente, relativamente ai gruppi di paesi terzi che operano tramite …
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In deroga al paragrafo precedente, relativamente ai gruppi di paesi terzi che operano tramite più di un ente nell’Unione di cui all’articolo 21 ter , paragrafo 8, della direttiva 2013/36/UE, la soglia dovrebbe ritenersi raggiunta e l’obbligo di cui al suddetto articolo dovrebbe considerarsi applicabile se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: - a. il valore totale delle attività nell’Unione di tale gruppo calcolato conformemente ai paragrafi 10 e 11 su base puntuale al 27 giugno 2019 è pari o superiore a 40 miliardi di EUR;
- b. al 30 dicembre 2023 la media del valore totale delle attività nell’Unione del gruppo di cui al paragrafo 12 è pari o superiore a 40 miliardi di EUR.
Ai fini della lettera a), se il valore totale delle attività nell’Unione al 27 giugno 2019 non è disponibile, tale valore dovrebbe essere approssimato prendendo come riferimento il valore totale delle attività al 30 giugno 2019.
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14. La soglia di cui all’articolo 21 ter , paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE dovrebbe …
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La soglia di cui all’articolo 21 ter , paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE dovrebbe considerarsi non più superata se il valore totale delle attività nell’Unione di un gruppo di paese terzo calcolato conformemente ai paragrafi 10 e 11 rimane al di sotto di 40 miliardi di EUR per dodici trimestri consecutivi ed è ragionevole attendersi che tale soglia non supererà nuovamente i 40 miliardi di EUR.
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15. Gli enti imprese madri nell’UE e gli enti autonomi facenti parte di un gruppo di paese terzo …
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Gli enti imprese madri nell’UE e gli enti autonomi facenti parte di un gruppo di paese terzo dovrebbero calcolare almeno su base trimestrale, conformemente ai paragrafi 10 e 11, il valore totale delle attività nell’Unione del gruppo nel suo complesso e accertare se la soglia è stata raggiunta, superata o non superata conformemente ai paragrafi da 12 a 14 («accertamenti trimestrali»). Dalla loro costituzione, solo le imprese madri nell’UE intermedie dovrebbero svolgere i suddetti calcoli e gli accertamenti trimestrali.
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16. Fino alla costituzione delle imprese madri nell’UE intermedie ai sensi dell’articolo 21 ter …
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Fino alla costituzione delle imprese madri nell’UE intermedie ai sensi dell’articolo 21 ter , paragrafi 1 o 2, della direttiva 2013/36/UE, gli enti imprese madri nell’UE e gli enti autonomi facenti parte di un gruppo di paese terzo dovrebbero monitorare su base prospettica e almeno annualmente la soglia accertata secondo i presenti orientamenti, a fronte della pianificazione strategica e della previsione di attività per l’orizzonte temporale di almeno tre anni per il gruppo nel suo complesso («monitoraggio prospettico»).
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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