+25. Qualora l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità di vigilanza del gruppo abbia …
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25. Qualora l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità di vigilanza del gruppo abbia …
Qualora l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità di vigilanza del gruppo abbia ricevuto la notifica di cui al paragrafo 18, o qualora l’accertamento trimestrale dimostri il raggiungimento della soglia e l’impresa madre nell’UE intermedia non è stata ancora costituita, l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe contattare l’ente notificante e le altre autorità competenti per stabilire senza indebito ritardo almeno quanto segue: - a. se le deroghe di cui all’articolo 21 ter , paragrafo 2, e all’articolo 21 ter , paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva 2013/36/UE debbano applicarsi a questo particolare gruppo di paese terzo;
- b. visti i paragrafi 26 e 27, la tempistica per la costituzione dell’impresa madre nell’UE intermedia.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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