+Orientamenti per le autorità competenti
---+22. Le autorità competenti dovrebbero compiere ogni sforzo affinché gli enti e le succursali di …
---+23. Ai fini della notifica di cui all’articolo 21 ter , paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE, le …
---+24. Fatto salvo il paragrafo 23, in caso di modifica sostanziale del valore totale delle attività …
---+25. Qualora l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità di vigilanza del gruppo abbia …
---+26. Nel determinare la relativa tempistica di cui al paragrafo 25, lettera b), le autorità …
---+27. Fatto salvo il paragrafo 26 e ai fini dell’applicazione del paragrafo 25, lettera b), le …
---+28. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE e …
---+29. Se il valore totale delle attività nell’Unione di un gruppo di paese terzo calcolato …

Orientamenti per le autorità competenti

Orientamenti per le autorità competenti

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
22. Le autorità competenti dovrebbero compiere ogni sforzo affinché gli enti e le succursali di …

Le autorità competenti dovrebbero compiere ogni sforzo affinché gli enti e le succursali di paesi terzi o, alla loro costituzione, le imprese madri nell’UE intermedie e le succursali di paesi terzi, rispettino i loro obblighi ai sensi dell’articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE, come precisato nei presenti orientamenti. In particolare, le autorità competenti dovrebbero accertarsi di ricevere dagli enti e dalle succursali di paesi terzi o, alla loro costituzione, dalle imprese madri dell’UE intermedie e dalle succursali di paesi terzi, tutte le informazioni di cui al paragrafo 19 e che le succursali di paesi terzi rispettino pienamente l’obbligo di segnalare tutte le attività corrispondenti alle loro attività operative come previsto all’articolo 47, paragrafo 1 bis , lettera a), della direttiva 2013/36/UE.

23. Ai fini della notifica di cui all’articolo 21 ter , paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE, le …

Ai fini della notifica di cui all’articolo 21 ter , paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dovrebbero comunicare all’ABE su base annuale, senza indebito ritardo e non oltre il 30 giugno di ogni anno, le informazioni che hanno ricevuto da enti e succursali di paesi terzi o, alla loro costituzione, da imprese madri nell’UE intermedie e succursali di paesi terzi, conformemente al paragrafo 19, per i quattro trimestri dell’anno civile precedente.

24. Fatto salvo il paragrafo 23, in caso di modifica sostanziale del valore totale delle attività …

Fatto salvo il paragrafo 23, in caso di modifica sostanziale del valore totale delle attività di un ente o di una succursale di un paese terzo facenti parte di un gruppo di paese terzo, l’autorità competente dovrebbe, nel corso dell’anno, comunicare senza indebito ritardo tale modifica all’ABE. Il valore totale delle attività di tali enti o succursali di paesi terzi dovrebbe essere comunicato come media del valore totale di tali attività calcolato nell’arco dei quattro trimestri precedenti, indipendentemente dall’anno civile.

25. Qualora l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità di vigilanza del gruppo abbia …

Qualora l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità di vigilanza del gruppo abbia ricevuto la notifica di cui al paragrafo 18, o qualora l’accertamento trimestrale dimostri il raggiungimento della soglia e l’impresa madre nell’UE intermedia non è stata ancora costituita, l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe contattare l’ente notificante e le altre autorità competenti per stabilire senza indebito ritardo almeno quanto segue:

  • a. se le deroghe di cui all’articolo 21 ter , paragrafo 2, e all’articolo 21 ter , paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva 2013/36/UE debbano applicarsi a questo particolare gruppo di paese terzo;
  • b. visti i paragrafi 26 e 27, la tempistica per la costituzione dell’impresa madre nell’UE intermedia.
26. Nel determinare la relativa tempistica di cui al paragrafo 25, lettera b), le autorità …

Nel determinare la relativa tempistica di cui al paragrafo 25, lettera b), le autorità competenti dovrebbero assicurare l’operatività dell’impresa madre nell’UE intermedia al raggiungimento della soglia. Gli enti dovrebbero compiere ogni sforzo per conformarsi tempestivamente a tale requisito.

27. Fatto salvo il paragrafo 26 e ai fini dell’applicazione del paragrafo 25, lettera b), le …

Fatto salvo il paragrafo 26 e ai fini dell’applicazione del paragrafo 25, lettera b), le autorità competenti possono prevedere una tempistica adeguata per la costituzione di un’impresa madre nell’UE intermedia qualora il raggiungimento della soglia non possa essere previsto nell’ambito del monitoraggio prospettico di cui al paragrafo 16 e, di conseguenza, la tempistica di cui al paragrafo 26 non possa essere rispettata, in particolare in casi quali fusioni e acquisizioni non prevedibili nella pianificazione strategica del gruppo o laddove sia ragionevole prevedere che il valore totale delle attività di tale gruppo nell’Unione scenda permanentemente al di sotto della soglia entro un periodo non superiore a un anno dalla data in cui è stata raggiunta la soglia. La tempistica dovrebbe essere la più corta possibile e non dovrebbe superare un anno o, in casi eccezionali giustificati, due anni dalla data in cui è stata raggiunta la soglia, a meno che il valore totale delle attività nell’Unione di tale gruppo non sia diminuito e rimanga al di sotto della soglia.

28. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE e …

Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE e non sia stata costituita un’impresa madre nell’UE intermedia entro la tempistica stabilita al paragrafo 25, lettera b), e in conformità al paragrafo 26 o 27, le autorità competenti degli enti di tale gruppo di paese terzo dovrebbero, senza indugio, coordinarsi al fine di adottare tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto dell’articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE.

29. Se il valore totale delle attività nell’Unione di un gruppo di paese terzo calcolato …

Se il valore totale delle attività nell’Unione di un gruppo di paese terzo calcolato conformemente ai paragrafi 10 e 11 diminuisce in modo significativo e permanente al di sotto della soglia di cui all’articolo 21 ter , paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE a seguito di cambiamenti strategici nelle operazioni europee di tale gruppo di paese terzo, l’autorità di vigilanza su base consolidata e, ove applicabile, l’autorità di vigilanza del gruppo e le autorità competenti dovrebbero coordinarsi, su richiesta del gruppo pertinente, per determinare se la soglia debba essere considerata non più superata prima della scadenza del periodo di dodici trimestri consecutivi di cui al paragrafo 14.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/