+27. Fatto salvo il paragrafo 26 e ai fini dell’applicazione del paragrafo 25, lettera b), le …
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27. Fatto salvo il paragrafo 26 e ai fini dell’applicazione del paragrafo 25, lettera b), le …
Fatto salvo il paragrafo 26 e ai fini dell’applicazione del paragrafo 25, lettera b), le autorità competenti possono prevedere una tempistica adeguata per la costituzione di un’impresa madre nell’UE intermedia qualora il raggiungimento della soglia non possa essere previsto nell’ambito del monitoraggio prospettico di cui al paragrafo 16 e, di conseguenza, la tempistica di cui al paragrafo 26 non possa essere rispettata, in particolare in casi quali fusioni e acquisizioni non prevedibili nella pianificazione strategica del gruppo o laddove sia ragionevole prevedere che il valore totale delle attività di tale gruppo nell’Unione scenda permanentemente al di sotto della soglia entro un periodo non superiore a un anno dalla data in cui è stata raggiunta la soglia. La tempistica dovrebbe essere la più corta possibile e non dovrebbe superare un anno o, in casi eccezionali giustificati, due anni dalla data in cui è stata raggiunta la soglia, a meno che il valore totale delle attività nell’Unione di tale gruppo non sia diminuito e rimanga al di sotto della soglia.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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