+25. In sede di segnalazione del valore dell’esposizione eccedente i limiti delle grandi esposizioni …
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25. In sede di segnalazione del valore dell’esposizione eccedente i limiti delle grandi esposizioni …
In sede di segnalazione del valore dell’esposizione eccedente i limiti delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ai sensi dell’articolo 396, paragrafo 1, del medesimo regolamento e onde agevolare la valutazione da parte dell’autorità competente, l’ente dovrebbe comunicare senza indugio almeno le seguenti informazioni: - a. l’importo eccedente e l’entità della violazione in relazione al capitale di classe 1;
- b. il nome del cliente interessato e, laddove applicabile, il nome del gruppo di clienti connessi interessato;
- c. la data della violazione;
- d. una descrizione delle garanzie disponibili (anche se non ammissibili per l’attenuazione del rischio di credito), laddove esistenti;
- e. una spiegazione dettagliata dei motivi della violazione;
- f. le azioni correttive già attuate o pianificate;
- g. il periodo di tempo necessario previsto per ripristinare la conformità ai limiti delle grandi esposizioni.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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