+25. In sede di segnalazione del valore dell’esposizione eccedente i limiti delle grandi esposizioni …

25. In sede di segnalazione del valore dell’esposizione eccedente i limiti delle grandi esposizioni …

In sede di segnalazione del valore dell’esposizione eccedente i limiti delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ai sensi dell’articolo 396, paragrafo 1, del medesimo regolamento e onde agevolare la valutazione da parte dell’autorità competente, l’ente dovrebbe comunicare senza indugio almeno le seguenti informazioni:

  • a. l’importo eccedente e l’entità della violazione in relazione al capitale di classe 1;
  • b. il nome del cliente interessato e, laddove applicabile, il nome del gruppo di clienti connessi interessato;
  • c. la data della violazione;
  • d. una descrizione delle garanzie disponibili (anche se non ammissibili per l’attenuazione del rischio di credito), laddove esistenti;
  • e. una spiegazione dettagliata dei motivi della violazione;
  • f. le azioni correttive già attuate o pianificate;
  • g. il periodo di tempo necessario previsto per ripristinare la conformità ai limiti delle grandi esposizioni.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/