+35. Qualsiasi azione o opzione adottata o presa in considerazione dall’ente a seguito di una …
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35. Qualsiasi azione o opzione adottata o presa in considerazione dall’ente a seguito di una …
Qualsiasi azione o opzione adottata o presa in considerazione dall’ente a seguito di una violazione di un indicatore, anche se non precedentemente inclusa nel piano di risanamento, dovrebbe essere considerata pertinente ai fini della comunicazione con l’autorità competente. A titolo indicativo, a tal fine, le opzioni di risanamento dovrebbero prevedere misure di natura straordinaria nonché misure che potrebbero essere adottate anche nel corso della normale attività di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione (ad esempio dalle misure contingenti alle opzioni di risanamento più estreme e radicali).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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