+35. Qualsiasi azione o opzione adottata o presa in considerazione dall’ente a seguito di una …

35. Qualsiasi azione o opzione adottata o presa in considerazione dall’ente a seguito di una …

Qualsiasi azione o opzione adottata o presa in considerazione dall’ente a seguito di una violazione di un indicatore, anche se non precedentemente inclusa nel piano di risanamento, dovrebbe essere considerata pertinente ai fini della comunicazione con l’autorità competente. A titolo indicativo, a tal fine, le opzioni di risanamento dovrebbero prevedere misure di natura straordinaria nonché misure che potrebbero essere adottate anche nel corso della normale attività di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione (ad esempio dalle misure contingenti alle opzioni di risanamento più estreme e radicali).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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