+Azioni e notifiche in caso di violazione di un indicatore
---+32. Affinché le violazioni degli indicatori possano soddisfare efficacemente il proprio potenziale …
---+33. In caso di violazione di un indicatore del piano di risanamento, l’organo di amministrazione …
---+34. La decisione adottata dall’ente di cui al paragrafo precedente dovrebbe basarsi su un’analisi …
---+35. Qualsiasi azione o opzione adottata o presa in considerazione dall’ente a seguito di una …
---+36. La decisione finale sulla potenziale attivazione del piano di risanamento spetta all’ente e non …
---+37. Ai fini del paragrafo precedente, l’autorità competente dovrebbe monitorare i) la corretta e …

Azioni e notifiche in caso di violazione di un indicatore

Azioni e notifiche in caso di violazione di un indicatore

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
32. Affinché le violazioni degli indicatori possano soddisfare efficacemente il proprio potenziale …

Affinché le violazioni degli indicatori possano soddisfare efficacemente il proprio potenziale di allerta, in linea con le procedure interne specificate nei piani di risanamento a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, gli enti dovrebbero prontamente e in ogni caso:

  • a. entro un giorno lavorativo dalla violazione dell’indicatore del piano di risanamento, avvisare l’organo di amministrazione dell’ente attivando l’opportuno processo di escalation al fine di garantire che qualsiasi violazione sia presa in considerazione e, ove opportuno, gestita;
  • b. al più tardi entro un ulteriore giorno lavorativo successivo alla segnalazione interna di cui alla lettera a) precedente, notificare la violazione dell’indicatore del piano di risanamento alla pertinente autorità competente.
33. In caso di violazione di un indicatore del piano di risanamento, l’organo di amministrazione …

In caso di violazione di un indicatore del piano di risanamento, l’organo di amministrazione dell’ente dovrebbe, anche sulla base dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, valutare la situazione, decidere se adottare misure di risanamento e notificare tempestivamente la propria decisione all’autorità competente.

34. La decisione adottata dall’ente di cui al paragrafo precedente dovrebbe basarsi su un’analisi …

La decisione adottata dall’ente di cui al paragrafo precedente dovrebbe basarsi su un’analisi motivata delle circostanze relative alla violazione. Quando tale decisione prevede che l’ente adotti misure conformemente al piano di risanamento, all’autorità competente dovrebbe essere fornito un piano d’azione basato su un elenco di possibili opzioni di risanamento credibili e fattibili da utilizzare in una siffatta situazione di stress e una tempistica per porre rimedio alla violazione. Se non è stata decisa alcuna azione, la spiegazione fornita all’autorità competente dovrebbe indicarne chiaramente le ragioni e, ove opportuno, dimostrare in che modo è possibile ripristinare i tipi specifici di indicatori e superare la loro violazioni senza ricorrere a misure di risanamento.

35. Qualsiasi azione o opzione adottata o presa in considerazione dall’ente a seguito di una …

Qualsiasi azione o opzione adottata o presa in considerazione dall’ente a seguito di una violazione di un indicatore, anche se non precedentemente inclusa nel piano di risanamento, dovrebbe essere considerata pertinente ai fini della comunicazione con l’autorità competente. A titolo indicativo, a tal fine, le opzioni di risanamento dovrebbero prevedere misure di natura straordinaria nonché misure che potrebbero essere adottate anche nel corso della normale attività di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione (ad esempio dalle misure contingenti alle opzioni di risanamento più estreme e radicali).

36. La decisione finale sulla potenziale attivazione del piano di risanamento spetta all’ente e non …

La decisione finale sulla potenziale attivazione del piano di risanamento spetta all’ente e non è automaticamente avviata da una violazione. Dopo la notifica della violazione, l’autorità competente dovrebbe dialogare attivamente con l’ente.

37. Ai fini del paragrafo precedente, l’autorità competente dovrebbe monitorare i) la corretta e …

Ai fini del paragrafo precedente, l’autorità competente dovrebbe monitorare i) la corretta e tempestiva attivazione da parte dell’ente delle procedure di escalation e ii) se la discussione sull’attivazione del piano avviene al giusto livello dirigenziale dell’ente. L’autorità competente dovrebbe valutare se la motivazione fornita dall’ente per la sua decisione di attuare o meno le opzioni di risanamento sia trasparente e adeguatamente motivata.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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