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+186. Ai fini dell’articolo 14, paragrafo 2 ( ), CRD, le autorità competenti dovrebbero valutare la … |
186. Ai fini dell’articolo 14, paragrafo 2 ( ), CRD, le autorità competenti dovrebbero valutare la …Ai fini dell’articolo 14, paragrafo 2 (56 ), CRD, le autorità competenti dovrebbero valutare la conformità di azionisti e soci rispetto ai criteri di cui all’articolo 23, paragrafo 1, CRD, come ulteriormente specificato negli orientamenti congiunti sulla valutazione prudenziale delle partecipazioni qualificate (57 ) elaborati dalle autorità europee di vigilanza. (55 ) Tale disposizione recita: «1. Le autorità competenti negano l’autorizzazione ad iniziare l’attività di ente creditizio salvo se un ente creditizio non abbia loro comunicato le identità dei suoi azionisti o soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché l’ammontare di tale partecipazione o, in mancanza di partecipazioni qualificate, dei venti maggiori azionisti o soci. [...]». (56 ) Tale disposizione recita: «[l]e autorità competenti negano l’autorizzazione a iniziare l’attività di ente creditizio se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell’ente creditizio, esse non sono soddisfatte dell’idoneità degli azionisti o soci conformemente ai criteri stabiliti all’articolo 23, paragrafo 1. Si applicano l’articolo 23, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 24». (57 ) JC/GL/2016/01 del 20 dicembre 2016, disponibile all’indirizzo https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/JC_QH_GLs_EN.pdf. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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