+17. Nell’applicare i presenti orientamenti, le autorità competenti e le imprese di investimento …
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17. Nell’applicare i presenti orientamenti, le autorità competenti e le imprese di investimento …
Nell’applicare i presenti orientamenti, le autorità competenti e le imprese di investimento dovrebbero tenere conto del principio di proporzionalità, come stabilito all’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/2034 e ulteriormente specificato nel titolo I dei presenti orientamenti, al fine di garantire che i dispositivi di governance interna istituiti dalle imprese di investimento, anche nel contesto di gruppi di imprese di investimento, siano coerenti con il profilo di rischio individuale dell’impresa e del gruppo, commisurati alle loro dimensioni e alla loro organizzazione interna, pertinenti al loro modello di business, adeguati alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle loro attività e sufficienti a conseguire efficacemente gli obiettivi degli obblighi normativi e delle disposizioni regolamentari in materia.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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