+17. Nell’applicare i presenti orientamenti, le autorità competenti e le imprese di investimento …

17. Nell’applicare i presenti orientamenti, le autorità competenti e le imprese di investimento …

Nell’applicare i presenti orientamenti, le autorità competenti e le imprese di investimento dovrebbero tenere conto del principio di proporzionalità, come stabilito all’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/2034 e ulteriormente specificato nel titolo I dei presenti orientamenti, al fine di garantire che i dispositivi di governance interna istituiti dalle imprese di investimento, anche nel contesto di gruppi di imprese di investimento, siano coerenti con il profilo di rischio individuale dell’impresa e del gruppo, commisurati alle loro dimensioni e alla loro organizzazione interna, pertinenti al loro modello di business, adeguati alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle loro attività e sufficienti a conseguire efficacemente gli obiettivi degli obblighi normativi e delle disposizioni regolamentari in materia.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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