+Titolo I. Proporzionalità
---+17. Nell’applicare i presenti orientamenti, le autorità competenti e le imprese di investimento …
---+18. Ai fini del punto precedente, si dovrebbe tener conto della varietà dei diversi modelli di …
---+19. Nell’applicare il principio di proporzionalità, come stabilito all’articolo 26, paragrafo 3 …
---+20. Ai fini dell’applicazione del principio di proporzionalità e allo scopo di garantire …
---+21. Le imprese di investimento che sono persone giuridiche gestite da un’unica persona fisica …
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Titolo I. Proporzionalità
Titolo I. Proporzionalità
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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17. Nell’applicare i presenti orientamenti, le autorità competenti e le imprese di investimento …
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Nell’applicare i presenti orientamenti, le autorità competenti e le imprese di investimento dovrebbero tenere conto del principio di proporzionalità, come stabilito all’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/2034 e ulteriormente specificato nel titolo I dei presenti orientamenti, al fine di garantire che i dispositivi di governance interna istituiti dalle imprese di investimento, anche nel contesto di gruppi di imprese di investimento, siano coerenti con il profilo di rischio individuale dell’impresa e del gruppo, commisurati alle loro dimensioni e alla loro organizzazione interna, pertinenti al loro modello di business, adeguati alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle loro attività e sufficienti a conseguire efficacemente gli obiettivi degli obblighi normativi e delle disposizioni regolamentari in materia.
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18. Ai fini del punto precedente, si dovrebbe tener conto della varietà dei diversi modelli di …
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Ai fini del punto precedente, si dovrebbe tener conto della varietà dei diversi modelli di business in base ai quali le imprese di investimento e i gruppi di imprese di investimento operano, indicativamente come consulenti in materia di investimenti, gestori di portafogli, sedi di negoziazione, depositari, broker di esecuzione o all’ingrosso, imprese che effettuano negoziazioni e altri. Di conseguenza, affinché i dispositivi di governance interna siano ritenuti coerenti con il profilo di rischio individuale dell’impresa e del gruppo, commisurati alle loro dimensioni e alla loro organizzazione interna, pertinenti al loro modello di business, adeguati alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle loro attività e sufficienti a conseguire efficacemente gli obiettivi degli obblighi normativi e delle disposizioni regolamentari in materia, dovrebbe essere opportuno assicurare che le imprese di investimento caratterizzate da un’organizzazione più complessa o da ampiezza maggiore dispongano di dispositivi di governance più sofisticati, mentre le imprese di investimento aventi un’organizzazione più semplice o un’ampiezza minore possano attuare disposizioni di governance più semplici. Le imprese di investimento dovrebbero tuttavia notare che le dimensioni o l’importanza sistemica di un’impresa di investimento potrebbero, di per sé, non essere indicative della misura in cui tale impresa di investimento è esposta ai rischi.
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19. Nell’applicare il principio di proporzionalità, come stabilito all’articolo 26, paragrafo 3 …
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Nell’applicare il principio di proporzionalità, come stabilito all’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/2034 e ulteriormente specificato al punto 20 dei presenti orientamenti, le autorità competenti e le imprese di investimento dovrebbero garantire che tale applicazione non comporti una deroga agli obblighi normativi per le imprese di investimento o un’applicazione tale da non assicurare solidi dispositivi di governance, una chiara struttura organizzativa, adeguati meccanismi di controllo interno, una gestione del rischio sana ed efficace e politiche di remunerazione adeguate.
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20. Ai fini dell’applicazione del principio di proporzionalità e allo scopo di garantire …
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Ai fini dell’applicazione del principio di proporzionalità e allo scopo di garantire un’adeguata attuazione degli obblighi normativi e dei presenti orientamenti, le imprese di investimento e le autorità competenti dovrebbero tener conto degli aspetti seguenti: - a. le dimensioni, in termini di bilancio dell’impresa di investimento e delle sue filiazioni rientranti nell’ambito del consolidamento prudenziale;
- b. se il valore delle attività in bilancio e fuori bilancio dell’impresa di investimento è in media pari o inferiore a 100 milioni di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l’esercizio finanziario in questione, conformemente ai criteri di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034;
- c. le attività gestite;
- d. se l’impresa di investimento è autorizzata a detenere denaro o attività dei clienti;
- e. le attività salvaguardate e amministrate;
- f. il volume degli ordini dei clienti trattati;
- g. il volume dei flussi di negoziazione giornalieri;
- h. la presenza geografica dell’impresa di investimento e il volume delle proprie attività in ogni paese, compresi paesi terzi;
- i. la forma giuridica dell’impresa di investimento, incluso se detta impresa fa parte di un gruppo e, in tal caso, la valutazione della proporzionalità relativa al gruppo;
- j. se si tratta di un’impresa di investimento quotata;
- k. se l’impresa di investimento è autorizzata a utilizzare modelli interni per la misurazione dei requisiti patrimoniali (ad esempio il metodo basato sui rating interni);
- l. la tipologia di attività autorizzate, i servizi prestati dall’impresa di investimento (ad esempio sezioni A e B, allegato I, della direttiva 2014/65/UE) unitamente ad altri servizi (ad esempio servizi di compensazione) prestati dalla stessa;
- m. il modello di business e la strategia di base; la natura e la complessità delle attività nonché la struttura organizzativa dell’impresa di investimento;
- n. la strategia in materia di rischio, la propensione al rischio e l’effettivo profilo di rischio dell’impresa di investimento, tenendo in considerazione anche il risultato delle valutazioni del capitale e della liquidità nello SREP;
- o. gli assetti proprietari e la struttura di finanziamento dell’impresa di investimento;
- p. il tipo di clienti;
- q. la complessità degli strumenti finanziari o dei contratti;
- r. le funzioni esternalizzate e i canali di distribuzione; e
- s. i sistemi informatici disponibili, inclusi i sistemi di continuità operativa e le funzioni esternalizzate in quest’area.
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21. Le imprese di investimento che sono persone giuridiche gestite da un’unica persona fisica …
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Le imprese di investimento che sono persone giuridiche gestite da un’unica persona fisica dovrebbero disporre di dispositivi alternativi che assicurino la gestione sana e prudente di tali imprese di investimento e l’adeguata considerazione dei dispositivi di governance interna.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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