+77. A norma dell’articolo 25 della direttiva (UE) 2019/2034 e dell’articolo 7 del regolamento (UE) …

77. A norma dell’articolo 25 della direttiva (UE) 2019/2034 e dell’articolo 7 del regolamento (UE) …

A norma dell’articolo 25 della direttiva (UE) 2019/2034 e dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, e a meno che le autorità competenti non applichino l’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese madri nell’Unione e le loro filiazioni soggette alla direttiva (UE) 2019/2034 dovrebbero garantire che i dispositivi, i processi e i meccanismi di governance siano coerenti e ben integrati su base consolidata. A tal fine, le imprese e le filiazioni rientranti nell’ambito del consolidamento prudenziale dovrebbero attuare nelle loro filiazioni non soggette alla direttiva (UE) 2019/2034, comprese quelle stabilite in paesi terzi, tra cui centri finanziari offshore, dispositivi, processi e meccanismi tali da garantire solidi dispositivi di governance su base consolidata. Le funzioni competenti all’interno dell’impresa madre nell’Unione e delle sue filiazioni dovrebbero interagire e scambiare dati e informazioni, a seconda dei casi. I dispositivi, i processi e i meccanismi di governance dovrebbero garantire che l’impresa madre nell’Unione disponga di dati e informazioni sufficienti e sia in grado di valutare il profilo di rischio del gruppo, come specificato nella sezione 6.2.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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