+98. Fatti salvi l’articolo 23 della direttiva 2014/65/UE e il capo 2, sezione 3, del regolamento …
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98. Fatti salvi l’articolo 23 della direttiva 2014/65/UE e il capo 2, sezione 3, del regolamento …
Fatti salvi l’articolo 23 della direttiva 2014/65/UE e il capo 2, sezione 3, del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, l’organo di gestione dovrebbe essere responsabile della definizione, dell’approvazione e della sorveglianza dell’attuazione e del mantenimento di politiche efficaci volte a individuare, valutare, gestire e mitigare o prevenire conflitti reali o potenziali tra gli interessi dell’impresa di investimento e gli interessi privati del personale, inclusi i membri dell’organo di gestione, che potrebbero influire in modo negativo sull’espletamento dei loro compiti e delle loro responsabilità. Un’impresa madre nell’Unione dovrebbe prendere in considerazione gli interessi nell’ambito di una politica in materia di conflitti di interesse a livello di gruppo, su base consolidata.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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