+3.2. Trasmissione dei dati all’ABE
---+28. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere le informazioni dopo averne accertato la …
|
3.2. Trasmissione dei dati all’ABE
3.2. Trasmissione dei dati all’ABE
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
28. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere le informazioni dopo averne accertato la …
|
Le autorità competenti dovrebbero trasmettere le informazioni dopo averne accertato la completezza, l’accuratezza e la plausibilità in linea con i presenti orientamenti e con ogni altra specifica tecnica emanata dall’ABE, nelle modalità seguenti: - a. dati sulle remunerazioni: entro il 31 luglio di ogni anno;
- b. dati sul divario retributivo di genere: entro il 31 luglio ogni tre anni, a partire dal 2024 in riferimento all’esercizio finanziario 2023;
- c. informazioni aggregate sui rapporti più elevati approvati come indicato nell’allegato VI: entro il 31 agosto ogni due anni, a partire dal 2023 in riferimento all’esercizio finanziario 2022.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|