+6. Istruzioni aggiuntive per i dati sul divario retributivo di genere
---+60. Gli enti e le autorità competenti dovrebbero controllare la completezza e la plausibilità dei …
---+61. Se nel corso del tempo i dati per il benchmarking registrano forti fluttuazioni, l’ente e le …
---+62. Nel verificare la plausibilità dei dati per il benchmarking, le autorità competenti dovrebbero …
---+63. Se i dati per il benchmarking sembrano essere non plausibili, ma sono di fatto corretti, le …
---+64. Per quanto riguarda i dati per il benchmarking trasmessi che evidenziano potenziali …
---+65. Le autorità competenti dovrebbero fornire quanto prima possibile e per quanto necessario dati …
---+66. Nel trasmettere all’ABE i dati per il benchmarking, le autorità competenti dovrebbero garantire …

6. Istruzioni aggiuntive per i dati sul divario retributivo di genere

6. Istruzioni aggiuntive per i dati sul divario retributivo di genere

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
60. Gli enti e le autorità competenti dovrebbero controllare la completezza e la plausibilità dei …

Gli enti e le autorità competenti dovrebbero controllare la completezza e la plausibilità dei dati per il benchmarking prima di trasmetterli all’autorità competente o all’ABE. I controlli sulla qualità dei dati dovrebbero comprendere le regole di convalida di cui all’allegato VII e, se applicabili, le regole specificate nelle istruzioni tecniche per lo strumento di raccolta dei dati.

61. Se nel corso del tempo i dati per il benchmarking registrano forti fluttuazioni, l’ente e le …

Se nel corso del tempo i dati per il benchmarking registrano forti fluttuazioni, l’ente e le autorità competenti dovrebbero essere in grado di fornire spiegazioni.

62. Nel verificare la plausibilità dei dati per il benchmarking, le autorità competenti dovrebbero …

Nel verificare la plausibilità dei dati per il benchmarking, le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle dimensioni e del numero di membri del personale dell’ente, nonché dei livelli retributivi tipici. I dati non plausibili individuati dovrebbero essere analizzati e corretti prima della trasmissione dei dati.

63. Se i dati per il benchmarking sembrano essere non plausibili, ma sono di fatto corretti, le …

Se i dati per il benchmarking sembrano essere non plausibili, ma sono di fatto corretti, le autorità competenti dovrebbero informare l’ABE dei motivi di tale circostanza.

64. Per quanto riguarda i dati per il benchmarking trasmessi che evidenziano potenziali …

Per quanto riguarda i dati per il benchmarking trasmessi che evidenziano potenziali problematiche relative alla qualità dei dati o che sono considerati non plausibili, l’ABE può chiedere alle autorità competenti di riesaminarli o di fornire le informazioni necessarie per la corretta interpretazione di tali dati.

65. Le autorità competenti dovrebbero fornire quanto prima possibile e per quanto necessario dati …

Le autorità competenti dovrebbero fornire quanto prima possibile e per quanto necessario dati corretti o spiegazioni per gli eventuali dati non plausibili. Le autorità competenti dovrebbero collaborare strettamente con l’ABE al fine di garantire che l’insieme di dati utilizzato per l’analisi EBA Public

sia stabile e di buona qualità entro – e non oltre – il 30 settembre dell’anno in cui i dati sono stati segnalati.

66. Nel trasmettere all’ABE i dati per il benchmarking, le autorità competenti dovrebbero garantire …

Nel trasmettere all’ABE i dati per il benchmarking, le autorità competenti dovrebbero garantire altresì che sono conformi alla decisione EBA/DC/335, del 5 giugno 2020, su EUCLID («decisione EUCLID») (6 ), nella versione emendata, e che forniscono agli enti ogni specifica tecnica necessaria per la conformità continua alla decisione EUCLID.

(6 ) https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Reportin g%20by%20Authorities/885459/Decision%20on%20the%20European%20Centralised%20Infrastructure%20of%20Data%20% 28EUCLID%29.pdf

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/