+9. Qualità dei dati
---+50. Le imprese di investimento e le autorità competenti dovrebbero verificare la completezza e la …
---+51. Se nel corso del tempo i dati per il benchmarking registrano forti fluttuazioni, l’impresa di …
---+52. Le imprese di investimento e le autorità competenti dovrebbero garantire che la somma delle …
---+53. Nel verificare la plausibilità dei dati per il benchmarking, le autorità competenti dovrebbero …
---+54. Se i dati per il benchmarking sembrano essere non plausibili, ma sono di fatto corretti, le …
---+55. Per quanto riguarda i dati per il benchmarking trasmessi che evidenziano potenziali …
---+56. Le autorità competenti dovrebbero fornire quanto prima possibile e per quanto necessario dati …
---+57. Nel trasmettere all’ABE i dati per il benchmarking conformemente ai presenti orientamenti, le …

9. Qualità dei dati

9. Qualità dei dati

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
50. Le imprese di investimento e le autorità competenti dovrebbero verificare la completezza e la …

Le imprese di investimento e le autorità competenti dovrebbero verificare la completezza e la plausibilità dei dati per il benchmarking segnalati, tenendo conto delle specifiche nell’allegato VI, prima che i dati siano segnalati all’autorità competente e, rispettivamente, trasmessi all’ABE.

51. Se nel corso del tempo i dati per il benchmarking registrano forti fluttuazioni, l’impresa di …

Se nel corso del tempo i dati per il benchmarking registrano forti fluttuazioni, l’impresa di investimento e le autorità competenti dovrebbero essere in grado di fornire spiegazioni.

52. Le imprese di investimento e le autorità competenti dovrebbero garantire che la somma delle …

Le imprese di investimento e le autorità competenti dovrebbero garantire che la somma delle sottovoci della remunerazione variabile e di quella fissa corrisponda agli importi totali.

53. Nel verificare la plausibilità dei dati per il benchmarking, le autorità competenti dovrebbero …

Nel verificare la plausibilità dei dati per il benchmarking, le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle dimensioni e del numero di membri del personale dell’impresa di investimento, nonché dei livelli retributivi tipici. I dati non plausibili individuati dovrebbero essere analizzati e corretti prima della trasmissione dei dati. EBA Public

54. Se i dati per il benchmarking sembrano essere non plausibili, ma sono di fatto corretti, le …

Se i dati per il benchmarking sembrano essere non plausibili, ma sono di fatto corretti, le autorità competenti dovrebbero informare l’ABE dei motivi di tale circostanza.

55. Per quanto riguarda i dati per il benchmarking trasmessi che evidenziano potenziali …

Per quanto riguarda i dati per il benchmarking trasmessi che evidenziano potenziali problematiche relative alla qualità dei dati o che sono considerati non plausibili, l’ABE può chiedere alle autorità competenti di riesaminarli o di fornire le informazioni necessarie per la corretta interpretazione di tali dati.

56. Le autorità competenti dovrebbero fornire quanto prima possibile e per quanto necessario dati …

Le autorità competenti dovrebbero fornire quanto prima possibile e per quanto necessario dati corretti o spiegazioni per gli eventuali dati non plausibili. Le autorità competenti dovrebbero collaborare strettamente con l’ABE al fine di garantire che l’insieme di dati utilizzato per l’analisi sia stabile e di buona qualità entro e non oltre il 30 settembre dell’anno in cui i dati sono stati segnalati.

57. Nel trasmettere all’ABE i dati per il benchmarking conformemente ai presenti orientamenti, le …

Nel trasmettere all’ABE i dati per il benchmarking conformemente ai presenti orientamenti, le autorità competenti dovrebbero garantire altresì che sono conformi alla decisione EBA/DC/335, del 5 giugno 2020, su EUCLID («decisione EUCLID») (7 ), nella versione emendata, e che forniscono alle imprese di investimento ogni specifica tecnica necessaria per la trasmissione dei dati per il benchmarking in linea con tale decisione.

(7 ) https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Reporti ng%20by%20Authorities/885459/Decision%20on%20the%20European%20Centralised%20Infrastructure%20of%20Data%20 %28EUCLID%29.pdf

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/