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11. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) 2019/2033 …Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) 2019/2033 (4 ), nella direttiva (UE) 2019/2034 o nella direttiva 2014/59/UE (5 ) hanno il
seguenti definizioni: «autorità di vigilanza in materia di AML/CFT (antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo)» indica un’autorità competente responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte delle imprese di investimento, delle disposizioni della direttiva (UE) 2015/849; «rischio di condotta» indica il corrente o potenziale rischio di perdite per un’impresa di investimento dovuto a casi di dolo o negligenza, compresa l’inadeguata offerta di servizi finanziari; «processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno e processo di valutazione del rischio (ICARAP)» indica i dispositivi, le strategie e i processi indicati all’articolo 24 della direttiva (UE) 2019/2034, a sua volta ulteriormente ripartibile in: «processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno (ICAAP)», ossia i dispositivi, le strategie e i processi per valutare e mantenere su base continuativa l’importo, la composizione e la distribuzione del capitale interno che le imprese di investimento ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi che potrebbero porre ad altri e a cui sono o potrebbero essere esposte esse stesse e «processo interno di valutazione dell’adeguatezza della liquidità (ILAAP)», ossia i dispositivi, le strategie e i processi per valutare e mantenere su base continuativa l’importo, la composizione e la distribuzione delle attività liquide che le imprese di investimento ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi che potrebbero porre ad altri e a cui sono o potrebbero essere esposte esse stesse. «rischio di tasso di interesse» indica il rischio attuale o potenziale per gli utili e i fondi propri dell’impresa di investimento dovuto agli andamenti sfavorevoli dei tassi di interesse; «liquidità infragiornaliera» indica i fondi accessibili durante il giorno lavorativo per consentire all’impresa di investimento di effettuare pagamenti in tempo reale; (4 ) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE)
(5 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
«rischio di liquidità infragiornaliera» indica il rischio corrente o potenziale che l’impresa di investimento non riesca a gestire efficacemente il proprio fabbisogno di liquidità infragiornaliera; «rischio di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT)» indica il rischio di perdita dovuta alla violazione della riservatezza, la carente integrità dei sistemi e dei dati,
tecnologie dell’informazione entro un termine ragionevole di tempo e con costi ragionevoli nel caso di modifica dei requisiti del contesto esterno o dell’attività (cioè l’agilità); «requisito macroprudenziale» o «misura» indica il requisito o la misura dettato da un’autorità competente o designata per far fronte al rischio macroprudenziale o sistemico; «autorità di vigilanza del mercato» indica un’autorità competente responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte delle imprese di investimento delle disposizioni della direttiva 2014/65/UE (6 ); «rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/TF)» indica il rischio definito negli
finanziamento del terrorismo (7 ); «valutazione SREP complessiva» indica la valutazione aggiornata della sostenibilità economica ( viability ) complessiva di una impresa di investimento basata sulla valutazione degli elementi dello SREP; «punteggio SREP complessivo» è l’indicatore numerico del rischio complessivo della sostenibilità economica ( viability ) dell’impresa di investimento basato sulla valutazione SREP complessiva; «Pillar 2 Guidance (P2G)» indica il livello e la qualità dei fondi propri che ci si attende che l’impresa di investimento possieda al di sopra del requisito di fondi propri, stabiliti in conformità di quanto specificato nell’articolo 41 della direttiva (UE) 2019/2034; «requisito di secondo pilastro (P2R)» o «requisito di fondi propri aggiuntivi» indica il requisito di fondi propri aggiuntivi imposti in conformità dell’articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034; «rischio reputazionale» indica il rischio attuale o potenziale per gli utili, i fondi propri o la liquidità dell’impresa di investimento dovuto a un danno alla reputazione dell’impresa di investimento; (6 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349). (7 ) Orientamenti dell’ABE ai sensi dell’articolo 17 e dell’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali («Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF») (EBA/GL/2021/02).
«propensione al rischio» indica il livello aggregato e le tipologie di rischio che l’impresa di investimento è disposta ad assumere in funzione della propria capacità di rischio, in linea con il proprio modello imprenditoriale, per realizzare i propri obiettivi strategici; «punteggio di rischio» indica l’espressione numerica che sintetizza la valutazione prudenziale di un singolo rischio sul capitale, sulla liquidità e sulla raccolta che rappresenta la probabilità che il rischio abbia un rilevante impatto prudenziale sull’impresa di investimento dopo aver considerato la gestione dei rischi e il sistema dei controlli e prima di considerare la capacità dell’impresa di investimento di mitigare i rischi mediante il capitale disponibile o le risorse di liquidità; «rischi che impattano sul capitale» indica rischi distinti che, se dovessero palesarsi, avrebbero un significativo impatto prudenziale sui fondi propri dell’impresa di investimento per i prossimi 12 mesi. Questi comprendono anche i rischi contemplati agli articoli da 29 a 36 della direttiva (UE) 2019/2034; «rischi che impattano sulla liquidità e sul funding » indica rischi distinti che, se dovessero palesarsi, avrebbero un significativo impatto prudenziale sulla liquidità dell’impresa di investimento sui vari orizzonti temporali; «elemento dello SREP» indica uno degli aspetti seguenti: analisi del modello imprenditoriale, valutazione della governance e dei controlli interni dei rischi dell’impresa, valutazione dei rischi che impattano sul capitale, valutazione del capitale nello SREP, valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul funding o la valutazione della liquidità nello SREP; «parametri di riferimento di vigilanza ( supervisory benchmarks )» indica strumenti quantitativi specifici del rischio sviluppati dall’autorità competente per fornire una stima dei fondi propri necessari per coprire i rischi o gli elementi dei rischi non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033; «punteggio di sostenibilità economica ( viability )» indica l’espressione numerica che sintetizza la valutazione prudenziale di un elemento dello SREP e rappresenta un’indicazione del rischio per la sostenibilità economica ( viability ) dell’impresa di investimento derivante dall’elemento dello SREP valutato. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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