+121. Le autorità competenti dovrebbero valutare se le imprese di investimento non rientranti nelle …

121. Le autorità competenti dovrebbero valutare se le imprese di investimento non rientranti nelle …

Le autorità competenti dovrebbero valutare se le imprese di investimento non rientranti nelle categorie di imprese di investimento piccole e non interconnesse ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033 oppure per le quali le autorità competenti hanno esercitato la discrezionalità prevista dall’articolo 24, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/2034 a livello individuale, o per i gruppi di imprese di investimento a livello consolidato, dispongano di meccanismi, strategie e processi validi, efficaci e esaurienti per valutare e mantenere su base continuativa gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale interno e delle attività liquide che esse ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui potrebbero esporre altri e a cui esse stesse sono, o potrebbero essere, esposte. Tali meccanismi, strategie e processi dovrebbero rientrare in un processo interno di valutazione dell’adeguatezza del capitale e dei rischi che a sua volta può essere ulteriormente suddiviso in processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno (ICAAP) e processo di valutazione dell’adeguatezza della liquidità interna (ILAAP).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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