+130. Per le imprese di investimento che svolgono attività di cui al punto 3) o punto 6), sezione A …

130. Per le imprese di investimento che svolgono attività di cui al punto 3) o punto 6), sezione A …

Per le imprese di investimento che svolgono attività di cui al punto 3) o punto 6), sezione A, allegato I, alla direttiva 2014/65/UE, nel valutare le prove di stress o le analisi di sensitivity e gli esiti relativi, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione a quanto segue:

  • a. l’appropriatezza nella scelta degli scenari, che dovrebbero essere pertinenti al modello imprenditoriale dell’impresa di investimento o alle singole linee di business o ai singoli portafogli e al mercato in cui opera;
  • b. le ipotesi, le metodologie e i fattori di rischio sottostanti, compresa la severità dello scenario;
  • c. la copertura dei rischi rilevanti e delle vulnerabilità individuate e il loro impatto sulla capacità dell’impresa di investimento di generare profitti e mantenere adeguati requisiti di capitale e
  • d. l’utilizzo di tali risultati, prima e dopo aver preso in considerazione le azioni di gestione pertinenti, nell’ambito della gestione strategica e di rischio dell’impresa di investimento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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