+276. Ai fini dell’identificazione, della valutazione e della quantificazione di tali rischi o …
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276. Ai fini dell’identificazione, della valutazione e della quantificazione di tali rischi o …
Ai fini dell’identificazione, della valutazione e della quantificazione di tali rischi o elementi di rischio, le autorità competenti dovrebbero basarsi sulle seguenti fonti di informazione: - a. per le imprese di investimento che non soddisfano i criteri per essere considerate imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, i gruppi di imprese di investimento, e per le imprese di investimento che soddisfano tali criteri, laddove l’autorità competente lo ritenga opportuno, l’ICARAP o l’ICARAP consolidato nel caso di gruppi di imprese di investimento, e più specificamente la sua componente ICAAP, e i risultati della sua valutazione da parte dell’autorità competente, compresi i calcoli ICAAP, laddove siano ritenuti affidabili o parzialmente affidabili in conformità dei paragrafi da 279 a 282;
- b. per le imprese di investimento soggette alla direttiva 2014/59/UE, il piano di risanamento e i risultati della sua valutazione da parte dell’autorità competente, considerati i requisiti dei piani di risanamento applicabili all’impresa di investimento in esame;
- c. segnalazioni a fini di vigilanza;
- d. i risultati della valutazione di vigilanza e di eventuali calcoli di benchmark;
- e. i risultati di qualunque precedente attività di vigilanza pertinente e
- f. gli altri input pertinenti, compresi quelli derivanti dalle interazioni e dal dialogo con l’impresa di investimento, studi di mercato pubblici o pareri di settore e sul portafoglio.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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