+7.2 Determinazione del requisito di fondi propri aggiuntivi
---+273. Le autorità competenti dovrebbero determinare il requisito di fondi propri aggiuntivi per i …
---+274. L’importo totale dei requisiti di fondi propri aggiuntivi dovrebbe essere la somma di tutti i …
---+275. Le autorità competenti sono tenute a fissare il livello del requisito di fondi propri …
---+276. Ai fini dell’identificazione, della valutazione e della quantificazione di tali rischi o …
---+277. Come riportato nel paragrafo 276, lettera (a), l’ICAAP e i risultati della relativa …
---+278. Come indicato al paragrafo 276, lettera (b), se appropriato, il piano di risanamento e la sua …
---+279. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l’ICAAP copre: a. sia i rischi o gli elementi di …
---+280. Le autorità competenti dovrebbero valutare l’affidabilità dei calcoli dell’ICAAP relativi al …
---+281. Le autorità competenti dovrebbero valutare ulteriormente l’affidabilità dei calcoli dell’ICAAP …
---+282. Una misurazione dell’ICAAP dovrebbe essere considerata parzialmente attendibile nel caso in …
---+283. Le autorità competenti dovrebbero sviluppare e applicare parametri di riferimento di vigilanza …
---+284. I supervisory benchmark a fini di vigilanza andrebbero sviluppati tenendo conto dell’onere di …
---+285. Data la varietà dei diversi modelli imprenditoriali adottati dalle imprese di investimento in …
---+286. Quando le autorità competenti prendono in considerazione i supervisory benchmark per la …
---+287. Le autorità competenti dovrebbero utilizzare altri inputpertinenti a sostegno della …
---+288. Tali altri dati pertinenti dovrebbero indurre le autorità competenti a rivalutare …
---+289. Per garantire la coerenza nella determinazione di ciascun rischio categoria per categoria o …
---+290. Nel prendere in considerazione altri input pertinenti per la determinazione dei requisiti di …
---+291. Se, durante l’esame continuativo dei metodi interni secondo i requisiti di cui all’articolo 37 …
---+292. Se, durante le revisioni ai sensi dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034, e dopo la …
---+293. Le autorità competenti dovrebbero stabilire requisiti di fondi propri aggiuntivi per coprire …
---+294. Quando un’impresa di investimento che non soddisfa le condizioni per essere qualificata …

7.2 Determinazione del requisito di fondi propri aggiuntivi

7.2 Determinazione del requisito di fondi propri aggiuntivi

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
273. Le autorità competenti dovrebbero determinare il requisito di fondi propri aggiuntivi per i …

Le autorità competenti dovrebbero determinare il requisito di fondi propri aggiuntivi per i rischi rilevanti e gli elementi di rischio derivanti dalle attività delle imprese di investimento, considerando tutte le situazioni elencate nell’articolo 40, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/0234, inclusi:

  • a. rischi o elementi di rischio a cui l’impresa di investimento è esposta o a cui espone gli altri e che non sono coperti, o non lo sono in misura sufficiente in termini diimporti adeguati, tipologia e distribuzione del capitale, in conformità delle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033;
  • b. carenze nei dispositivi, nei processi, nei meccanismi e nelle strategie dell’impresa di investimento, se tali carenze non possono essere sanate entro un arco temporale adeguato;
  • c. carenze nelle rettifiche dell’impresa di investimento rispetto ad una valutazione prudente del portafoglio di negoziazione che le consentirebbe di vendere o di coprire le proprie posizioni entro un periodo breve senza subire perdite significative in condizioni di mercato normali;
  • d. mancato rispetto da parte dell’impresa di investimento dei requisiti per l’applicazione dei modelli interni autorizzati che comporta livelli di capitale inadeguati e
  • e. ripetuto non rispetto da parte dell’impresa di investimento della richiesta di costituire o mantenere un livello adeguato di fondi propri aggiuntivi come previsto all’articolo 41 della direttiva (UE) 2019/2034.

84

274. L’importo totale dei requisiti di fondi propri aggiuntivi dovrebbe essere la somma di tutti i …

L’importo totale dei requisiti di fondi propri aggiuntivi dovrebbe essere la somma di tutti i requisiti di fondi propri aggiuntivi determinati dalle autorità competenti per tutte le situazioni elencate nel paragrafo precedente.

7.2.1 Determinazione di fondi propri aggiuntivi a copertura dei rischi o degli elementi di rischio non coperti o non sufficientemente coperti dalle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033

275. Le autorità competenti sono tenute a fissare il livello del requisito di fondi propri …

Le autorità competenti sono tenute a fissare il livello del requisito di fondi propri aggiuntivi a copertura dei rischi o degli elementi di rischio non coperti o non sufficientemente coperti dalle parti terza e quarta del regolamento (UE) 2019/2033, ulteriormente specificati dal regolamento delegato adottato conformemente all’articolo 40, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/2034 e a seguito della valutazione del rischio effettuata ai sensi del titolo 6.

276. Ai fini dell’identificazione, della valutazione e della quantificazione di tali rischi o …

Ai fini dell’identificazione, della valutazione e della quantificazione di tali rischi o elementi di rischio, le autorità competenti dovrebbero basarsi sulle seguenti fonti di informazione:

  • a. per le imprese di investimento che non soddisfano i criteri per essere considerate imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, i gruppi di imprese di investimento, e per le imprese di investimento che soddisfano tali criteri, laddove l’autorità competente lo ritenga opportuno, l’ICARAP o l’ICARAP consolidato nel caso di gruppi di imprese di investimento, e più specificamente la sua componente ICAAP, e i risultati della sua valutazione da parte dell’autorità competente, compresi i calcoli ICAAP, laddove siano ritenuti affidabili o parzialmente affidabili in conformità dei paragrafi da 279 a 282;
  • b. per le imprese di investimento soggette alla direttiva 2014/59/UE, il piano di risanamento e i risultati della sua valutazione da parte dell’autorità competente, considerati i requisiti dei piani di risanamento applicabili all’impresa di investimento in esame;
  • c. segnalazioni a fini di vigilanza;
  • d. i risultati della valutazione di vigilanza e di eventuali calcoli di benchmark;
  • e. i risultati di qualunque precedente attività di vigilanza pertinente e
  • f. gli altri input pertinenti, compresi quelli derivanti dalle interazioni e dal dialogo con l’impresa di investimento, studi di mercato pubblici o pareri di settore e sul portafoglio.
277. Come riportato nel paragrafo 276, lettera (a), l’ICAAP e i risultati della relativa …

Come riportato nel paragrafo 276, lettera (a), l’ICAAP e i risultati della relativa valutazione dovrebbero essere presi in considerazione dalle autorità competenti come uno deigli input principali per l’individuazione e la valutazione di rischi ed elementi di rischio, derivanti da attività regolamentate e non regolamentate, a cui l’impresa di investimento è esposta oppure a cui espone clienti e mercati. La quantificazione dell’importo di capitale 85 considerato adeguato e dell’eventuale requisito di fondi propri aggiuntivi dovrebbe tenere conto, tra gli altri input, i calcoli ICAAP, se ritenuti affidabili o parzialmente affidabili.

278. Come indicato al paragrafo 276, lettera (b), se appropriato, il piano di risanamento e la sua …

Come indicato al paragrafo 276, lettera (b), se appropriato, il piano di risanamento e la sua valutazione dovrebbero essere presi in considerazione dalle autorità competenti a sostegno della determinazione del capitale ritenuto adeguato per l’ordinata liquidazione, come ulteriormente specificato dal regolamento delegato adottato ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/2034. Più specificamente, l’autorità competente dovrebbe utilizzare gli input del piano di risanamento per identificare le linee di business chiave e le funzioni essenziali, le azioni di risanamento, i dispositivi di governance, le fasi operative e gli scenari. Per ottenere uno scenario di liquidazione, l’autorità competente potrà fare leva sugli scenari utilizzati nel piano di risanamento aumentandone il livello di severità.

Calcoli dell’ICAAP

279. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l’ICAAP copre: a. sia i rischi o gli elementi di …

Le autorità competenti dovrebbero valutare se l’ICAAP copre:

  • a. sia i rischi o gli elementi di rischio a cui è esposta l’impresa di investimento o il gruppo di imprese di investimento o a cui l’impresa di investimento espone gli altri, derivanti dalle sue attività e operazioni regolamentate o non regolamentate
  • b. sia le fasi e le risorse necessarie, ma anche i rischi o gli elementi di rischio che potrebbero scaturire da un processo di liquidazione ordinato.
280. Le autorità competenti dovrebbero valutare l’affidabilità dei calcoli dell’ICAAP relativi al …

Le autorità competenti dovrebbero valutare l’affidabilità dei calcoli dell’ICAAP relativi al paragrafo 279, punti (a) e (b), verificando se essi siano sufficientemente:

  • a. coerenti: i rischi quantificati dovrebbero essere commisurati al modello imprenditoriale, alla composizione del portafoglio e alla strategia di negoziazione dell’impresa di investimento;
  • b. granulari: le metodologie ICAAP dovrebbero consentire una ripartizione del calcoli almeno per categoria di rischio (21 ), ove possibile anche ripartiti rischio per rischio, anziché presentare un singolo calcolo di (capitale economico) che copra tutti i rischi;
  • c. credibili: i calcoli/le metodologie utilizzati dovrebbero riguardare in modo dimostrabile i rischi che le imprese intendono affrontare e basarsi sulle conoscenze e sull’esperienza dell’impresa di investimento o, se del caso, su modelli appropriati e ipotesi prudenziali;
  • d. comprensibili: i fattori sottostanti alle misurazioni/alle metodologie dovrebbero essere chiaramente specificati. Un calcolo a «scatola chiusa» (« black box ») non dovrebbe essere accettabile; e

(21 ) Le categorie di rischio comprendono i rischi associati a una ordinata liquidazione, i rischi per il cliente, i rischi per il mercato, i rischi per le imprese e altri rischi ulteriormente specificati dal regolamento delegato adottato conformemente all’articolo 40, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/2034. 86

  • e. comparabili: le autorità competenti dovrebbero considerare le metodologie di misurazione del rischio dell’ICAAP, adeguandole, o richiedendo all’impresa di investimento di adeguarle per agevolarne la confrontabilità fra imprese simili e con le stime dei parametri di riferimento ( benchmark) di vigilanza.
281. Le autorità competenti dovrebbero valutare ulteriormente l’affidabilità dei calcoli dell’ICAAP …

Le autorità competenti dovrebbero valutare ulteriormente l’affidabilità dei calcoli dell’ICAAP confrontandoli con i risultati dei supervisory benchmark per gli stessi rischi o, se sufficientemente comparabili, per le stesse categorie di rischio, e con altri input pertinenti.

282. Una misurazione dell’ICAAP dovrebbe essere considerata parzialmente attendibile nel caso in …

Una misurazione dell’ICAAP dovrebbe essere considerata parzialmente attendibile nel caso in cui, pur non soddisfacendo tutti i criteri di cui sopra, la misurazione appare ancora altamente credibile. Tale valutazione, dovrebbe, comunque, essere effettuata solo in casi eccezionali ed essere accompagnato da iniziative volte a migliorare le carenze individuate nella misurazione dell’ICAAP.

Benchmark di vigilanza (parametri di riferimento di vigilanza)

283. Le autorità competenti dovrebbero sviluppare e applicare parametri di riferimento di vigilanza …

Le autorità competenti dovrebbero sviluppare e applicare parametri di riferimento di vigilanza ( supervisory benchmark ) specifici per ciascun rischio come mezzo per verificare i calcoli dell’ICAAP di quei rischi rilevanti, o per elementi di tali rischi, che non sono contemplati o non lo sono a sufficienza dalle parti tre e quattro regolamento (UE) 2019/2033, o per fornire ulteriore supporto alla determinazione di ciascun rischio categoria per categoria e, preferibilmente definire requisiti di fondi propri aggiuntivi rischio per rischioquando i calcoli dell’ICAAP per tali rischi rilevanti, o per elementi di tali rischi, sono considerati inaffidabili o non disponibili.

284. I supervisory benchmark a fini di vigilanza andrebbero sviluppati tenendo conto dell’onere di …

I supervisory benchmark a fini di vigilanza andrebbero sviluppati tenendo conto dell’onere di attuazione a carico delle autorità competenti, quando può essere fornita una misura prudente, coerente, trasparente e comparabile con cui misurare e confrontare tra le varie imprese di investimento il capitale ritenuto adeguato per una determinata categoria di rischio o un determinato elemento di rischio.

285. Data la varietà dei diversi modelli imprenditoriali adottati dalle imprese di investimento in …

Data la varietà dei diversi modelli imprenditoriali adottati dalle imprese di investimento in termini di dimensioni e complessità, i risultati dei supervisory benchmark possono non risultare adeguati in tutti i casi per ciascuna impresa di investimento. Le autorità competenti dovrebbero fronteggiare tale criticità utilizzando il benchmark più adeguato ove siano disponibili alternative, e integrando i risultati del benchmark con un giudizio che tenga conto di considerazioni relative allo specifico modello imprenditoriale e alla specifica impresa di investimento.

286. Quando le autorità competenti prendono in considerazione i supervisory benchmark per la …

Quando le autorità competenti prendono in considerazione i supervisory benchmark per la determinazione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi, come parte del dialogo dovrebbero spiegare all’impresa di investimento la logica e i principi generali sottostanti i benchmark .

87 Altri dati (input) pertinenti

287. Le autorità competenti dovrebbero utilizzare altri inputpertinenti a sostegno della …

Le autorità competenti dovrebbero utilizzare altri inputpertinenti a sostegno della determinazione di ciascun rischio categoria per categoria e dei requisiti di fondi propri aggiuntivi rischio per rischio. Altri input pertinenti possono comprendere confronti tra gruppi di imprese comparabili o altre relazioni e studi rilevanti.

288. Tali altri dati pertinenti dovrebbero indurre le autorità competenti a rivalutare …

Tali altri dati pertinenti dovrebbero indurre le autorità competenti a rivalutare l’adeguatezza/affidabilità del calcolo dell’ICAAP/del benchmark per un rischio specifico o una categoria di rischio specifica e/o apportare modifiche al risultato, qualora emergano dubbi sulla sua accuratezza.

289. Per garantire la coerenza nella determinazione di ciascun rischio categoria per categoria o …

Per garantire la coerenza nella determinazione di ciascun rischio categoria per categoria o del requisito di fondi propri aggiuntivi rischio per rischio, le autorità competenti dovrebbero utilizzare gli stessi gruppi di imprese comparabili stabiliti per analizzare i rischi che impattano sul capitale di cui al titolo 6.

290. Nel prendere in considerazione altri input pertinenti per la determinazione dei requisiti di …

Nel prendere in considerazione altri input pertinenti per la determinazione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi, come parte del dialogo di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero spiegare all’impresa la logica e i principi generali sottostanti gli input utilizzati.

7.2.2 Determinazione di fondi propri o di altre misure per coprire le carenze nei modelli utilizzati per finalità regolamentari

291. Se, durante l’esame continuativo dei metodi interni secondo i requisiti di cui all’articolo 37 …

Se, durante l’esame continuativo dei metodi interni secondo i requisiti di cui all’articolo 37 della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti individuano carenze nei modelli che potrebbero portare a una sottostima dei requisiti minimi di fondi propri di cui al regolamento (UE) 2019/2033, esse dovrebbero fissare requisiti di fondi propri aggiuntivi a copertura di tali carenze, laddove ciò sia ritenuto più appropriato rispetto ad altre misure di vigilanza, come ad esempio richiedere alle imprese di investimento di rettificare i loro modelli. Tali requisiti di fondi propri aggiuntivi dovrebbero essere stabiliti solo come misura provvisoria, mentre si fronteggiano le carenze.

7.2.3 Determinazione di fondi propri o altre misure a copertura delle carenze nell’aggiustamento della valutazione prudenziale del portafoglio di negoziazione

292. Se, durante le revisioni ai sensi dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034, e dopo la …

Se, durante le revisioni ai sensi dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034, e dopo la valutazione dei rischi effettuata ai sensi del titolo 6, le autorità competenti individuano carenze nella valutazione prudenziale delle posizioni del portafoglio di negoziazione dell’impresa di investimento che potrebbero portare a una sottostima del requisito K-NPR (rischio di posizione netta) stabilito nell’articolo 22 del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità dovrebbero fissare requisiti di fondi propri aggiuntivi a copertura di tali carenze. Tali requisiti di fondi propri aggiuntivi dovrebbero essere determinati solo se più appropriati di qualsiasi altra misura di vigilanza e dovrebbero essere mantenuti solo come misura provvisoria fino a che le carenze sono colmate.

88 7.2.4 Determinazione di fondi propri o di altre misure per coprire altre carenze

293. Le autorità competenti dovrebbero stabilire requisiti di fondi propri aggiuntivi per coprire …

Le autorità competenti dovrebbero stabilire requisiti di fondi propri aggiuntivi per coprire carenze nei dispositivi di governance, nei processi, nei meccanismi e nelle strategie,

  • o altre carenze, individuate a seguito delle valutazioni dei rischi indicate nei titoli da 4 a 6, qualora altre misure di vigilanza siano ritenute insufficienti o inadeguate per garantire la conformità ai requisiti. Le autorità competenti dovrebbero stabilire tali requisiti di fondi propri aggiuntivi solo come misura provvisoria, mentre si fronteggiano le carenze.
294. Quando un’impresa di investimento che non soddisfa le condizioni per essere qualificata …

Quando un’impresa di investimento che non soddisfa le condizioni per essere qualificata piccola e non interconnessa di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, omette ripetutamente di costituire o mantenere un livello adeguato di fondi propri per coprire gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi (P2G) comunicati conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti dovrebbero fissare i requisiti di fondi propri aggiuntivi per coprire tale rischio aggiuntivo entro due anni dalla violazione degli orientamenti. Le autorità competenti possono rinviare tale decisione qualora consentano all’impresa di investimento di operare al di sotto del livello di orientamento di P2G, a causa di fluttuazioni economiche cicliche o di altre circostanze specifiche dell’impresa.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/