+377. In deroga ai requisiti di cui al paragrafo precedente, le autorità competenti possono, sulla …

377. In deroga ai requisiti di cui al paragrafo precedente, le autorità competenti possono, sulla …

In deroga ai requisiti di cui al paragrafo precedente, le autorità competenti possono, sulla base delle vulnerabilità e delle carenze individuate nella valutazione degli elementi dello SREP, imporre misure di capitale aggiuntive, fra cui:

  • a. richiedere all’impresa di investimento di utilizzare gli utili netti per rafforzare i fondi propri, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2019/2034;
  • b. limitare o vietare le distribuzioni o i pagamenti degli interessi da parte dell’impresa di investimento agli azionisti, ai membri o ai possessori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 nel caso in cui tale divieto non costituisca un evento di fallimento dell’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera i), della direttiva 2019/2034 e/o
  • c. richiedere all’impresa di investimento di applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle attività in termini di requisiti di fondi propri ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2013/2034.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/