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31. Sulla base degli orientamenti emanati dalle autorità di risoluzione, gli enti dovrebbero …

Sulla base degli orientamenti emanati dalle autorità di risoluzione, gli enti dovrebbero individuare gli elementi da includere nel perimetro di trasferimento in modo tale che essi siano coerenti con le caratteristiche della società di gestione patrimoniale quali definite dalle autorità di risoluzione. In tale ottica, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare, conformemente all’articolo 42, paragrafo 5, lettera c), della direttiva 2014/59/UE, se la cessione sia necessaria per massimizzare i proventi della liquidazione; pertanto, si dovrebbero considerare anche il modello di business e la strategia di uscita della società di gestione patrimoniale. In particolare, le autorità di risoluzione dovrebbero garantire:

  • - che il perimetro di trasferimento sia coerente con il modello di business della società di gestione patrimoniale, se essa è già stata costituita, oppure tenga conto del modello di business di una società di gestione patrimoniale ancora da costituire. Le società di gestione patrimoniale possono essere concepite come società focalizzate su un’unica attività o come società specializzate in un’area geografica;
  • - in particolare se la società di gestione patrimoniale è destinata ad assorbire portafogli e attività di enti differenti, che il perimetro di trasferimento sia coerente con la strategia di cessione che assicura la massimizzazione dei proventi della liquidazione, evitando distruzione di valore e attivando effetti di scala;
  • - che il perimetro di trasferimento consenta alla società di gestione patrimoniale, per quanto possibile, di raggiungere una massa critica tale da permetterle di beneficiare delle economie di scala. Idealmente, la massa critica dovrebbe restare entro le proporzioni del mercato in cui la società opera;

(6 ) Orientamenti dell’ABE in materia di accertamento delle situazioni in cui la liquidazione delle attività o passività con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe incidere negativamente su uno o più mercati finanziari ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 14, della direttiva 2014/59/UE (EBA/GL/2015/05).

  • - che il perimetro di trasferimento ponga la società di gestione patrimoniale in condizione di recuperare un valore a lungo termine superiore al valore di mercato alla data della valutazione, conformemente al paragrafo 32 dei presenti orientamenti; pertanto, i portafogli con prospettive a lungo termine negative dovrebbero essere considerati attentamente.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/