+48. Per aiutare le autorità di risoluzione nella valutazione di cui al precedente paragrafo, gli …
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48. Per aiutare le autorità di risoluzione nella valutazione di cui al precedente paragrafo, gli …
Per aiutare le autorità di risoluzione nella valutazione di cui al precedente paragrafo, gli enti dovrebbero analizzare, sulla base delle caratteristiche giuridiche degli elementi del perimetro di trasferimento, e comunicare alle autorità di risoluzione la fattibilità/credibilità: - - di un accordo confermativo sottoscritto dall’ente soggetto a risoluzione in cui si prende atto della cessione all’acquirente (sia esso il compratore, l’ente-ponte o la società di gestione patrimoniale) e si attesta che la cessione è avvenuta nei termini e alle condizioni stabiliti dall’autorità di risoluzione [conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE];
- - delle clausole resilienti alla risoluzione previste dai contratti per prendere atto e comunicare alla controparte che il contratto potrebbe essere soggetto all’esercizio di poteri di risoluzione [conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE];
- - del trasferimento degli elementi disciplinati dal diritto del paese terzo a un’entità ad hoc (come una società veicolo) ai sensi del diritto nazionale applicabile, e del trasferimento dei titoli di proprietà dell’entità nel contesto del perimetro di trasferimento.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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