+73. [Piani di emergenza delle infrastrutture dei mercati finanziari] In aggiunta all’orientamento …
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73. [Piani di emergenza delle infrastrutture dei mercati finanziari] In aggiunta all’orientamento …
[Piani di emergenza delle infrastrutture dei mercati finanziari] In aggiunta all’orientamento citato nella sezione 4.1.2 (e, in particolare, nel paragrafo 50) degli orientamenti dell’ABE sulla possibilità di risoluzione, gli enti dovrebbero: - - valutare in quale modo gli accessi richiesti alle infrastrutture dei mercati finanziari saranno trasferiti all’entità la cui finalità è mantenere la continuità delle funzioni critiche/linee di business principali, e/o come si possa stabilire un accesso indiretto. Se l’ente soggetto a risoluzione diventa un’entità in liquidazione (dopo l’applicazione dello strumento di cessione ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE), o nel caso della società di gestione patrimoniale, è possibile limitare l’accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari. Pertanto, dovrebbe essere concesso l’accesso indiretto tramite l’entità subentrante e si dovrebbero adottare disposizioni a tal fine, anche stabilendo che l’entità subentrante deve mantenere il BIC, la connettività e i servizi di comunicazione dell’ente soggetto a risoluzione;
- - valutare i meccanismi di transizione esistenti, le procedure accelerate per chiedere l’accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari o le possibilità di rilasciare procure per garantire che il perimetro di trasferimento possa continuare ad accedere a tali infrastrutture;
- - su richiesta delle autorità di risoluzione, valutare l’impatto del trasferimento sui servizi erogati dall’ente alle infrastrutture dei mercati finanziari e/o ad altre parti.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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