+5.2 Misure volte a garantire una separazione agevole
---+66. In conformità dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, gli enti …
---+67. Gli enti dovrebbero valutare in quale misura si possano modificare le caratteristiche …
---+68. Gli enti dovrebbero aiutare le autorità di risoluzione nell’individuazione di eventuali …
---+69. Qualora la continuità del perimetro di trasferimento richieda l’accesso alle valute o la …
---+70. Gli enti dovrebbero aiutare le autorità di risoluzione a individuare il ruolo dei meccanismi di …
---+71. In caso di cessione parziale ad acquirenti diversi (come una società di gestione patrimoniale e …
---+72. [Società di servizi condivisi] Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se il modello …
---+73. [Piani di emergenza delle infrastrutture dei mercati finanziari] In aggiunta all’orientamento …
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5.2 Misure volte a garantire una separazione agevole
5.2.1 Aspetti giuridici
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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66. In conformità dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, gli enti …
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In conformità dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, gli enti dovrebbero valutare, laddove pertinente, in quale misura il diritto di uno Stato membro dell’UE si applichi efficacemente a un contratto disciplinato dal diritto di un paese terzo, nonché l’effettiva applicazione dei poteri di risoluzione (19 ).
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67. Gli enti dovrebbero valutare in quale misura si possano modificare le caratteristiche …
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Gli enti dovrebbero valutare in quale misura si possano modificare le caratteristiche contrattuali per evitare notifiche e approvazioni diverse da quelle già esentate a norma della direttiva 2014/59/UE. (18 ) Orientamenti ABE sui tipi di test, verifiche o esercizi che possono portare a misure di sostegno ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punto iii), della direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle crisi del settore bancario (EBA/GL/2014/09). (19 ) È già previsto che i contratti con paesi terzi che costituiscono la base giuridica della cessione di attività, diritti e/o passività rilevanti prevedano esplicitamente caratteristiche resilienti alla risoluzione e riconoscano e comunichino alla controparte che il contratto potrebbe essere soggetto all’esercizio di poteri di risoluzione per sospendere o limitare diritti - o obblighi («poteri di sospensione della risoluzione») ai sensi della direttiva 2014/59/UE.
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68. Gli enti dovrebbero aiutare le autorità di risoluzione nell’individuazione di eventuali …
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Gli enti dovrebbero aiutare le autorità di risoluzione nell’individuazione di eventuali modifiche dell’articolo sulle associazioni o sulla forma giuridica derivanti dalla cessione del perimetro di trasferimento definito, dato che un’entità potrebbe non essere trasferibile nella sua forma giuridica corrente a un acquirente con una forma giuridica differente, ovvero perché l’articolo sulle associazioni potrebbe contenere disposizioni contrastanti. Il piano di risoluzione dovrebbe stabilire la procedura e le azioni richieste per affrontare tali questioni in maniera tempestiva. 5.2.2 Aspetti finanziari
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69. Qualora la continuità del perimetro di trasferimento richieda l’accesso alle valute o la …
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Qualora la continuità del perimetro di trasferimento richieda l’accesso alle valute o la continuità delle operazioni back-to-back, come evidenziato nella valutazione di cui al paragrafo 69 degli orientamenti dell’ABE sulla possibilità di risoluzione, gli enti dovrebbero garantire che sono in atto misure volte ad assicurare tale continuità, in linea con le aspettative dell’autorità di risoluzione. Ad esempio, si potrebbero redigere preventivamente corrispondenti accordi bancari per garantire che, se necessario, il perimetro di trasferimento continui a essere servito nelle valute richieste. Anche gli accordi esistenti dovrebbero essere trasferibili ai sensi della direttiva 2014/59/UE.
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70. Gli enti dovrebbero aiutare le autorità di risoluzione a individuare il ruolo dei meccanismi di …
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Gli enti dovrebbero aiutare le autorità di risoluzione a individuare il ruolo dei meccanismi di solidarietà (enti con un organismo centrale) o di eventuali IPS esistenti nell’applicazione dello strumento di trasferimento, e a garantire una separazione e una possibilità di risoluzione rapide. 5.2.3 Aspetti operativi
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71. In caso di cessione parziale ad acquirenti diversi (come una società di gestione patrimoniale e …
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In caso di cessione parziale ad acquirenti diversi (come una società di gestione patrimoniale e un ente-ponte) o a un unico acquirente ma senza liquidazione dell’ente soggetto a risoluzione (ad esempio quando il bail-in è combinato con lo strumento della separazione delle attività), il potere disciplinato dall’articolo 64, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2014/59/UE potrebbe non essere sufficiente a mantenere tutti gli accessi ai servizi. Pertanto, gli enti dovrebbero informare le autorità di risoluzione in merito alla possibilità di includere clausole di accesso tripartite nel contratto con un fornitore di servizi.
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72. [Società di servizi condivisi] Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se il modello …
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[Società di servizi condivisi] Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se il modello corrente di erogazione dei servizi incida negativamente sulla separabilità del perimetro di trasferimento, e considerare se applicare le disposizioni di cui al paragrafo 34 degli orientamenti dell’ABE sulla possibilità di risoluzione.
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73. [Piani di emergenza delle infrastrutture dei mercati finanziari] In aggiunta all’orientamento …
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[Piani di emergenza delle infrastrutture dei mercati finanziari] In aggiunta all’orientamento citato nella sezione 4.1.2 (e, in particolare, nel paragrafo 50) degli orientamenti dell’ABE sulla possibilità di risoluzione, gli enti dovrebbero: - - valutare in quale modo gli accessi richiesti alle infrastrutture dei mercati finanziari saranno trasferiti all’entità la cui finalità è mantenere la continuità delle funzioni critiche/linee di business principali, e/o come si possa stabilire un accesso indiretto. Se l’ente soggetto a risoluzione diventa un’entità in liquidazione (dopo l’applicazione dello strumento di cessione ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE), o nel caso della società di gestione patrimoniale, è possibile limitare l’accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari. Pertanto, dovrebbe essere concesso l’accesso indiretto tramite l’entità subentrante e si dovrebbero adottare disposizioni a tal fine, anche stabilendo che l’entità subentrante deve mantenere il BIC, la connettività e i servizi di comunicazione dell’ente soggetto a risoluzione;
- - valutare i meccanismi di transizione esistenti, le procedure accelerate per chiedere l’accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari o le possibilità di rilasciare procure per garantire che il perimetro di trasferimento possa continuare ad accedere a tali infrastrutture;
- - su richiesta delle autorità di risoluzione, valutare l’impatto del trasferimento sui servizi erogati dall’ente alle infrastrutture dei mercati finanziari e/o ad altre parti.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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