+Definizioni
---+11. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva sugli SGD sono …

Definizioni

Definizioni

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
11. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva sugli SGD sono …

Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva sugli SGD sono utilizzati con lo stesso significato nei presenti orientamenti. In aggiunta, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni indicate di seguito:

(2 ) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149). Altri mezzi

finanziari disponibili (altri AFM)Mezzi finanziari come definiti negli orientamenti dell’ABE sulla delineazione e segnalazione dei mezzi finanziari disponibili dei sistemi di garanzia dei depositi (EBA/GL/2021/17), pubblicati il 17 dicembre 2021. Un ente creditizio come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del
Ente membroregolamento (UE) n. 575/2013 (3 ), affiliato a un determinato SGD. Qualsiasi azione intrapresa dall’SGD che richieda l’utilizzo dei propri fondi per adempiere ai propri obblighi di protezione dei depositi coperti ai sensi dell’articolo 11 della direttiva sugli SGD. Ciò include, tra l’altro, un
Intervento di un SGDrimborso di depositanti a seguito del dissesto di un ente membro, un contributo dell’SGD al finanziamento della risoluzione, un apporto di capitale, una garanzia o l’assunzione di passività di un ente in difficoltà o in dissesto al fine di evitarne il fallimento o misure alternative per preservare l’accesso dei depositanti ai depositi coperti.
Metodo di calcolo Mezzi finanziari disponibili qualificati (QAFM)Il metodo di calcolo dei contributi versati dagli enti membri a un SGD. Mezzi finanziari come definiti negli orientamenti dell’ABE sulla delineazione e segnalazione dei mezzi finanziari disponibili dei sistemi di garanzia dei depositi (EBA/GL/2021/17), pubblicati il 17 dicembre 2021. Il processo di revisione e valutazione prudenziale ai sensi dell’articolo 97 della direttiva 2013/36/UE (4 ) e ulteriormente specificato negli
SREPorientamenti dell’ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale e sulle prove di stress di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/