+4.2. Aliquota contributiva (CR)
---+15. L’SGD dovrebbe determinare l’aliquota contributiva almeno una volta all’anno. L’aliquota …
---+16. Come minimo, l’SGD dovrebbe 𝐶𝐶𝐶𝐶 fissare = 𝑙𝑙𝑖𝑖 𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 il livello-obiettivo 𝑙𝑙𝑜𝑜𝑖𝑖 ∑ 𝑙𝑙 𝑛𝑛 …
---+17. Se l’SGD ha 𝑖𝑖𝑚𝑚 una 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑚𝑚𝑓𝑓𝑙𝑙𝑝𝑝𝑚𝑚𝑖𝑖𝑜𝑜 passività à 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 in essere, ’ 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑜𝑜𝑖𝑖𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 e …
---+18. L’SGD può fissare il livello-obiettivo periodico a un valore superiore al minimo richiesto ai …
---+19. Tenendo conto dei paragrafi 16, 17 e 18, l’SGD dovrebbe fissare il livello-obiettivo periodico …
---+20. L’autorità competente, in cooperazione con l’autorità designata, può consentire all’SGD di …
---+21. L’autorità competente, in cooperazione con l’autorità designata, può consigliare all’SGD di …
---+22. Se un SGD raccoglie contributi straordinari ex post ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 8 …

4.2. Aliquota contributiva (CR)

4.2. Aliquota contributiva (CR)

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
15. L’SGD dovrebbe determinare l’aliquota contributiva almeno una volta all’anno. L’aliquota …

L’SGD dovrebbe determinare l’aliquota contributiva almeno una volta all’anno. L’aliquota contributiva per un determinato periodo dovrebbe essere:

16. Come minimo, l’SGD dovrebbe 𝐶𝐶𝐶𝐶 fissare = 𝑙𝑙𝑖𝑖 𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 il livello-obiettivo 𝑙𝑙𝑜𝑜𝑖𝑖 ∑ 𝑙𝑙 𝑛𝑛 …

Come minimo, l’SGD dovrebbe 𝐶𝐶𝐶𝐶 fissare = 𝑙𝑙𝑖𝑖 𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 il livello-obiettivo 𝑙𝑙𝑜𝑜𝑖𝑖 ∑ 𝑙𝑙 𝑛𝑛 𝑖𝑖 𝑜𝑜 = 𝑜𝑜1 𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑝𝑝𝑖𝑖𝑙𝑙𝑝𝑝𝑖𝑖 𝑖𝑖 periodico 𝑝𝑝 𝑙𝑙 in base al risultato della

seguente formula, dove il denominatore deve essere almeno pari a 1:

𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑜𝑜𝑖𝑖𝑙𝑙𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑝𝑝𝑖𝑖𝑙𝑙𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑙𝑙 ( 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑙𝑙 ) =

𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑜𝑜𝑖𝑖𝑙𝑙𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑙𝑙 − 𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑓𝑓𝑝𝑝𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑑𝑑𝑝𝑝𝑙𝑙𝑚𝑚𝑖𝑖𝑜𝑜𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑓𝑓𝑙𝑙𝑖𝑖𝑓𝑓𝑖𝑖𝑝𝑝𝑓𝑓𝑜𝑜𝑖𝑖 ( 𝑄𝑄𝐴𝐴𝑄𝑄𝑄𝑄 ) 𝑚𝑚𝑞𝑞𝑚𝑚𝑙𝑙𝑝𝑝𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑝𝑝𝑖𝑖𝑙𝑙𝑝𝑝𝑖𝑖 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑚𝑚𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑞𝑞𝑚𝑚𝑟𝑟𝑖𝑖𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑜𝑜𝑖𝑖𝑙𝑙𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑙𝑙

17. Se l’SGD ha 𝑖𝑖𝑚𝑚 una 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑚𝑚𝑓𝑓𝑙𝑙𝑝𝑝𝑚𝑚𝑖𝑖𝑜𝑜 passività à 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 in essere, ’ 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑜𝑜𝑖𝑖𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 e …

Se l’SGD ha 𝑖𝑖𝑚𝑚 una 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑚𝑚𝑓𝑓𝑙𝑙𝑝𝑝𝑚𝑚𝑖𝑖𝑜𝑜 passività à 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 in essere, ’ 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑜𝑜𝑖𝑖𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 e tenendo 10, 𝑝𝑝𝑓𝑓𝑝𝑝𝑓𝑓𝑟𝑟𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓𝑙𝑙 conto del 2, requisito 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑙𝑙𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑙𝑙𝑓𝑓 minimo di 𝑑𝑑𝑞𝑞𝑟𝑟𝑙𝑙𝑖𝑖 cui al 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶 paragrafo 16,

l’SGD dovrebbe fissare il livello-obiettivo periodico al fine di raccogliere contributi sufficienti a garantire, in un’ottica prospettica, che i livelli risultanti dei mezzi finanziari disponibili qualificati (QAFM) e degli altri mezzi finanziari disponibili (altri AFM) bastino per coprire le passività in essere non appena le stesse diventano esigibili, nonché per raggiungere il livello-obiettivo alla scadenza, come stabilito all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva sugli SGD. Nel fissare il livello-obiettivo periodico, l’SGD dovrebbe garantire:

  • a. sia che la prevedibile copertura della passività non comporti il mancato raggiungimento degli obiettivi rispetto al percorso di funding dei mezzi finanziari disponibili qualificati (QAFM) a seguito dell’applicazione del paragrafo 16,
  • b. sia che, entro il momento in cui il livello-obiettivo deve essere nuovamente raggiunto ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva sugli SGD, la prevedibile copertura della passività non riduca, di per sé, i mezzi finanziari disponibili qualificati (QAFM) dell’SGD al di sotto del livello-obiettivo.
18. L’SGD può fissare il livello-obiettivo periodico a un valore superiore al minimo richiesto ai …

L’SGD può fissare il livello-obiettivo periodico a un valore superiore al minimo richiesto ai sensi del paragrafo 16, ad esempio per tenere conto dell’evoluzione attesa dei depositi coperti aggregati degli enti membri.

19. Tenendo conto dei paragrafi 16, 17 e 18, l’SGD dovrebbe fissare il livello-obiettivo periodico …

Tenendo conto dei paragrafi 16, 17 e 18, l’SGD dovrebbe fissare il livello-obiettivo periodico al fine di distribuire i contributi periodici quanto più uniformemente possibile nel corso del tempo, per raggiungere il livello-obiettivo dell’SGD.

20. L’autorità competente, in cooperazione con l’autorità designata, può consentire all’SGD di …

L’autorità competente, in cooperazione con l’autorità designata, può consentire all’SGD di fissare un livello-obiettivo periodico più basso del minimo richiesto ai sensi del paragrafo 16 laddove concluda che l’imposizione di un livello-obiettivo periodico più basso soddisfa le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva sugli SGD e non induce l’SGD a violare l’obbligo di raggiungere il livello-obiettivo minimo alla scadenza di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva sugli SGD. Quando consente all’SGD di fissare un livello-obiettivo periodico più basso, l’autorità competente, in cooperazione con l’autorità designata, può prendere in considerazione l’evoluzione attesa dei depositi coperti aggregati degli enti membri.

21. L’autorità competente, in cooperazione con l’autorità designata, può consigliare all’SGD di …

L’autorità competente, in cooperazione con l’autorità designata, può consigliare all’SGD di fissare un livello-obiettivo periodico più alto del minimo richiesto ai sensi del paragrafo 16 laddove concluda che l‘imposizione di un livello-obiettivo periodico più alto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva sugli SGD, tenendo conto dell’evoluzione attesa dei depositi coperti aggregati degli enti membri nel momento in cui l’SGD fissa un livello-obiettivo periodico più elevato.

22. Se un SGD raccoglie contributi straordinari ex post ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 8 …

Se un SGD raccoglie contributi straordinari ex post ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 8, della direttiva sugli SGD, l’SGD dovrebbe invece determinare l’aliquota contributiva secondo la seguente formula: 𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑝𝑝𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑜𝑜𝑓𝑓 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝ℎ𝑖𝑖𝑙𝑙𝑑𝑑𝑜𝑜𝑓𝑓 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑜𝑜𝑖𝑖𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 10 ∑ , 𝑛𝑛 𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑓𝑓𝑝𝑝𝑓𝑓𝑟𝑟𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓𝑙𝑙 =1 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑖𝑖 8, 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑙𝑙𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑙𝑙𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑞𝑞𝑟𝑟𝑙𝑙𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

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  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/