+(ii) Utilizzo dei fondi dell’SGD per la prevenzione del dissesto
---+74. Quando uno Stato membro autorizza un SGD, compreso un sistema di tutela istituzionale …
---+75. Prima che l’SGD sia possa applicare il fattore aggiuntivo, l’autorità competente, in …

(ii) Utilizzo dei fondi dell’SGD per la prevenzione del dissesto

(ii) Utilizzo dei fondi dell’SGD per la prevenzione del dissesto

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
74. Quando uno Stato membro autorizza un SGD, compreso un sistema di tutela istituzionale …

Quando uno Stato membro autorizza un SGD, compreso un sistema di tutela istituzionale ufficialmente riconosciuto come SGD, a utilizzare i mezzi finanziari disponibili per misure alternative al fine di evitare il dissesto di un ente creditizio, l’SGD in questione può includere un fattore aggiuntivo nel proprio calcolo basato sul rischio che tenga conto dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio dell’ente. In tal caso l’SGD dovrebbe applicare la seguente formula di calcolo modificata:

∗∗ dove: 𝐶𝐶 𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑖𝑖 ∗ ( 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑖𝑖 + 𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝐴𝐴 𝑖𝑖 ) ∗ µ

= importo complessivo dell’esposizione al rischio dell’ente «i» e

𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝐴𝐴 𝑖𝑖

𝑛𝑛 µ ∗∗ = ∑ 𝑛𝑛 𝑖𝑖 =1 [ 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 ∑ 𝑖𝑖 𝑖𝑖 = ∗1 ( ( 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑖𝑖 + 𝑖𝑖 ) 𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝐴𝐴 𝑖𝑖 )]

75. Prima che l’SGD sia possa applicare il fattore aggiuntivo, l’autorità competente, in …

Prima che l’SGD sia possa applicare il fattore aggiuntivo, l’autorità competente, in cooperazione con l’autorità designata, dovrebbe valutare, ai fini dell’approvazione del metodo di calcolo, se l’introduzione di tale fattore sia commisurata al rischio di dover intervenire per evitare il dissesto degli enti in aggiunta alla protezione dei depositi coperti.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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