+10. Il paragrafo 10 degli orientamenti in materia di possibilità di risoluzione è così modificato …
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10. Il paragrafo 10 degli orientamenti in materia di possibilità di risoluzione è così modificato …
Il paragrafo 10 degli orientamenti in materia di possibilità di risoluzione è così modificato: «10. Nel caso degli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, gli orientamenti si applicano al livello di ciascun gruppo di risoluzione e, se del caso, anche a livello individuale. La sezione 4.6 e la sezione 4.7 si applicano anche al livello delle filiazioni transfrontaliere che non sono entità soggette a risoluzione, qualora il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all’articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE superi l’importo sufficiente per garantire che le perdite siano assorbite in conformità del primo comma, lettera a), dell’articolo 45 quater , paragrafo 2, di tale direttiva.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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