+4. Modifiche degli orientamenti in materia di possibilità di risoluzione ( )
---+8. Il paragrafo 5 degli orientamenti in materia di possibilità di risoluzione è così modificato …
---+9. Il paragrafo 7 degli orientamenti in materia di possibilità di risoluzione è così modificato …
---+10. Il paragrafo 10 degli orientamenti in materia di possibilità di risoluzione è così modificato …
---+11. Il titolo della sezione 3 degli orientamenti in materia di possibilità di risoluzione è così …
---+12. Dopo il paragrafo 13 degli orientamenti in materia di possibilità di risoluzione, sono aggiunti …
---+13. Al paragrafo 56, la lettera e) è così modificata: «e. approvare i principali prodotti finali e …
---+14. Dopo la sezione 4.5, le nuove sezioni 4.6, 4.7 e 4.8 con i paragrafi da 124 a 129, da 130 a 137 …
---+4.6. Relazione di autovalutazione
---+4.7. Programma pluriennale di test
---+4.8. Master playbook
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4. Modifiche degli orientamenti in materia di possibilità di risoluzione ( )
4. Modifiche degli orientamenti in materia di possibilità di risoluzione ( )
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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8. Il paragrafo 5 degli orientamenti in materia di possibilità di risoluzione è così modificato …
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Il paragrafo 5 degli orientamenti in materia di possibilità di risoluzione è così modificato: «5. I presenti orientamenti, visti l’articolo 10, paragrafo 5, e l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2014/59 (4 ), stabiliscono le misure relative allo specifico strumento di risoluzione che gli enti, compresi quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 1 («enti»), e le autorità di risoluzione dovrebbero adottare per migliorare la possibilità di risoluzione degli enti, dei gruppi e dei gruppi di risoluzione nel contesto della valutazione della possibilità di risoluzione effettuata dalle autorità di risoluzione ai sensi degli articoli 15 e 16 di tale direttiva.»
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9. Il paragrafo 7 degli orientamenti in materia di possibilità di risoluzione è così modificato …
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Il paragrafo 7 degli orientamenti in materia di possibilità di risoluzione è così modificato: «7. I presenti orientamenti non si applicano agli enti che dovrebbero essere liquidati in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile in base alle disposizioni del relativo piano di risoluzione o del piano di risoluzione del gruppo cui appartengono. Qualora vi sia un cambio di strategia, in particolare un passaggio dalla liquidazione alla risoluzione, gli orientamenti si applicano entro tre anni dalla data di approvazione del piano di risoluzione con la nuova strategia di risoluzione, ad eccezione della sezione 4.6, che si applica entro un anno da tale data.»
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10. Il paragrafo 10 degli orientamenti in materia di possibilità di risoluzione è così modificato …
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Il paragrafo 10 degli orientamenti in materia di possibilità di risoluzione è così modificato: «10. Nel caso degli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, gli orientamenti si applicano al livello di ciascun gruppo di risoluzione e, se del caso, anche a livello individuale. La sezione 4.6 e la sezione 4.7 si applicano anche al livello delle filiazioni transfrontaliere che non sono entità soggette a risoluzione, qualora il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all’articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE superi l’importo sufficiente per garantire che le perdite siano assorbite in conformità del primo comma, lettera a), dell’articolo 45 quater , paragrafo 2, di tale direttiva.
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11. Il titolo della sezione 3 degli orientamenti in materia di possibilità di risoluzione è così …
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Il titolo della sezione 3 degli orientamenti in materia di possibilità di risoluzione è così modificato: «3. Attuazione e disposizioni transitorie»
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12. Dopo il paragrafo 13 degli orientamenti in materia di possibilità di risoluzione, sono aggiunti …
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Dopo il paragrafo 13 degli orientamenti in materia di possibilità di risoluzione, sono aggiunti i nuovi paragrafi 13 bis , 13 ter e 13 quater seguenti: «13 bis . Gli enti dovrebbero presentare alle autorità di risoluzione la prima relazione di autovalutazione di cui al paragrafo 124 entro il 31 dicembre 2024. 13 ter . In deroga al paragrafo 132, le autorità di risoluzione dovrebbero comunicare il primo programma di test sulla possibilità di risoluzione di cui al paragrafo 130 entro il 31 dicembre 2025. 13 quater . Gli enti di cui al paragrafo 138 dovrebbero presentare alle autorità di risoluzione il primo master playbook di cui al suddetto paragrafo entro il 31 dicembre 2025.»
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13. Al paragrafo 56, la lettera e) è così modificata: «e. approvare i principali prodotti finali e …
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Al paragrafo 56, la lettera e) è così modificata: «e. approvare i principali prodotti finali e garantire adeguate modalità di delega al riguardo, nel contesto di idonei meccanismi interni di controllo e garanzia (come i modelli per le segnalazioni di risoluzione e la relazione di autovalutazione);».
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14. Dopo la sezione 4.5, le nuove sezioni 4.6, 4.7 e 4.8 con i paragrafi da 124 a 129, da 130 a 137 …
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Dopo la sezione 4.5, le nuove sezioni 4.6, 4.7 e 4.8 con i paragrafi da 124 a 129, da 130 a 137 e da 138 a 142, rispettivamente, sono inserite negli orientamenti come segue:
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4.6. Relazione di autovalutazione
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124. Gli enti dovrebbero preparare e presentare all’autorità di risoluzione competente almeno ogni due anni una relazione, in cui valutano autonomamente se soddisfano, e in quale misura, le capacità di cui alle sezioni da 4.1 a 4.5 e alla sezione 4.8 dei presenti orientamenti, nonché alle sezioni 4 e 5 degli orientamenti in materia di trasferibilità per integrare la valutazione della possibilità di risoluzione per le strategie di cessione (orientamenti in materia di trasferibilità) (5 ), tenendo conto di eventuali riscontri ricevuti dalle autorità entro i due anni, compresi, tra gli altri, i seguenti elementi: - a. grado in cui la capacità è soddisfatta (basso, medio, alto, non applicabile);
- b. descrizione del modo in cui la capacità è soddisfatta o del motivo per cui non è considerata applicabile ai sensi della lettera a);
- c. valutazione del divario tra le capacità di risoluzione indicate nei presenti orientamenti e quelle dell’ente, del modo in cui tale divario può essere colmato e dei tempi necessari;
- d. descrizione del modo in cui la capacità è integrata nell’ordinaria amministrazione;
- e. descrizione del rapporto tra la capacità e la pianificazione del risanamento dell’ente (ad esempio, se la continuità operativa nei meccanismi di risoluzione prevede anche opzioni di risanamento come le cessioni o se i meccanismi di risanamento sono utilizzati per sostenere la risoluzione);
- f. qualsiasi valutazione interna o esterna sul modo in cui i presenti orientamenti sono stati applicati dall’ente, comprese relazioni di audit interni o esterni, valutazioni di consulenti esterni, esercizi di simulazione o revisioni prudenziali;
- g. qualsiasi altro aspetto indicato dall’autorità di risoluzione competente (ad esempio, insegnamenti tratti da una recente recessione o evento di mercato).
125. Nella sintesi dell’autovalutazione di cui al paragrafo 124 gli enti dovrebbero: - a. illustrare la propria comprensione della strategia di risoluzione individuata dall’autorità di risoluzione, nonché del proprio ruolo e di quello dell’autorità o delle autorità nell’esecuzione di tale strategia;
(5 ) Orientamenti EBA/GL/2022/11 destinati agli enti e alle autorità di risoluzione per integrare la valutazione della possibilità di risoluzione per le strategie di cessione (orientamenti in materia di trasferibilità). - b. descrivere il quadro di test e garanzie che consente loro di assicurare la capacità di sostenere l’esecuzione della strategia di risoluzione su base continuativa;
- c. sintetizzare la propria autovalutazione in relazione ai settori chiave della possibilità di risoluzione come segue:
- i. governance;
- ii. continuità operativa nell’ambito della risoluzione (OCIR) e accesso alle FMI (6 );
- iii. capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione;
- iv. liquidità e finanziamento nella risoluzione;
- v. MIS (7 );
- vi. comunicazione;
- vii. trasferibilità e ristrutturazione.
126. Le relazioni dovrebbero essere presentate dagli enti all’autorità di risoluzione almeno ogni due anni. La prima relazione dovrebbe essere presentata entro il 31 dicembre 2024. 127. Nel contesto dei gruppi di risoluzione transfrontalieri, la relazione di autovalutazione dovrebbe essere presentata dall’entità soggetta a risoluzione all’autorità di risoluzione a livello di gruppo (o all’autorità di risoluzione competente nel caso di una strategia MPE) o dall’entità non soggetta a risoluzione all’autorità di risoluzione locale. 128. Una volta predisposta, l’autovalutazione dell’entità non soggetta a risoluzione dovrebbe essere sviluppata sulla base della strategia di risoluzione di gruppo e in coordinamento con l’entità soggetta a risoluzione. 129. Ai fini della relazione di autovalutazione di cui al paragrafo 124, gli enti dovrebbero utilizzare il formato fornito dalla relativa autorità di risoluzione.
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4.7. Programma pluriennale di test
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130. Le autorità di risoluzione, tenendo conto della relazione di autovalutazione di cui alla sezione 4.6, in particolare degli elementi di cui al punto 124, lettere da d) a f), dovrebbero adottare un programma pluriennale di test sulla possibilità di risoluzione per gli enti di loro (6 ) Infrastrutture di mercato. (7 ) Sistemi informativi di gestione. competenza. Il programma dovrebbe includere tutte le capacità indicate nei presenti orientamenti e negli orientamenti dell’ABE in materia di trasferibilità (8 ). 131. Il programma dovrebbe coprire un periodo di tre anni (gli ultimi due indicativi) per consentire agli enti di ottimizzare i loro sforzi di pianificazione della risoluzione e dovrebbe essere aggiornato/confermato annualmente dall’autorità di risoluzione. L’esito della sua revisione annuale dovrebbe essere notificato agli enti senza indebito ritardo. 132. Le autorità di risoluzione dovrebbero comunicare agli enti il programma di test sulla possibilità di risoluzione di cui al paragrafo 130 e i relativi aggiornamenti o conferme annuali di cui al paragrafo 131, al più tardi insieme alla sintesi del piano di risoluzione e alla valutazione della possibilità di risoluzione di cui all’articolo 10, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2014/59/UE. 133. Le autorità di risoluzione, tenendo conto dell’elenco non esaustivo di cui all’allegato 4, dovrebbero definire nel programma di test sulla possibilità di risoluzione (di cui al paragrafo 130) la gamma di valutazioni, test, metodologie, prassi e strumenti che intendono utilizzare per verificare l’adeguatezza delle misure messe in atto dagli enti per sostenere l’esecuzione della strategia di risoluzione. 134. Al momento di considerare la selezione delle tecniche di verifica nel programma di test sulla possibilità di risoluzione di cui al paragrafo 130, le autorità di risoluzione dovrebbero adottare un approccio basato sul rischio, in funzione del profilo di rischio, delle dimensioni e del modello di business degli enti [ad esempio, classificazione SREP (9 )], nonché del punteggio SREP complessivo (10 ), e tenere conto di quanto segue: - a. i progressi in materia di possibilità di risoluzione / il grado di soddisfacimento delle capacità di risoluzione di cui ai presenti orientamenti; e
- b. la qualità complessiva delle attività interne per garantire la possibilità di risoluzione evidenziata nella relazione di autovalutazione.
135. Nel contesto dei gruppi di risoluzione transfrontalieri, il programma pluriennale di test sulla possibilità di risoluzione dovrebbe essere discusso tra le autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni soggette ai presenti orientamenti. 136. Nel caso dei gruppi transfrontalieri, il programma pluriennale di test sulla possibilità di risoluzione delle entità soggette a risoluzione, compresi i test in esso previsti, dovrebbe essere attuato dall’autorità di risoluzione dell’entità soggetta a risoluzione o dalle autorità di (8 ) EBA/GL/2022/11. (9 ) «Classificazione SREP», l’indicatore della rilevanza sistemica dell’ente assegnata in base alle dimensioni e alla complessità dell’ente e alla portata delle sue attività; Cfr. anche la sezione 2.1.1 degli orientamenti SREP rivisti dell’ABE (EBA/GL/2022/03). (10 ) Cfr. la definizione negli orientamenti SREP rivisti dell’ABE (EBA/GL/2022/03), pag. 21. «Punteggio SREP complessivo», l’indicatore numerico del rischio complessivo per la sostenibilità economica ( viability ) dell’ente basato sulla valutazione SREP complessiva. risoluzione del paese ospitante in coordinamento con l’autorità di risoluzione dell’entità soggetta a risoluzione, come da esse concordato. 137. Le autorità di risoluzione dovrebbero condividere con l’ente e, nel caso di un gruppo transfrontaliero, almeno con i membri del collegio di risoluzione, i risultati dei test effettuati in conformità del programma di test sulla possibilità di risoluzione di cui al paragrafo 130.
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4.8. Master playbook
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138. L’impresa madre nell’Unione e le entità soggette a risoluzione di un gruppo di risoluzione soggetto agli articoli 92 bis o 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 o con attività totali a livello di gruppo di risoluzione superiori a 100 miliardi di EUR e quelle designate dall’autorità di risoluzione competente che non sono soggette all’articolo 92 bis del regolamento (UE) - n. 575/2013 e che fanno parte di un gruppo di risoluzione le cui attività totali sono inferiori a 100 miliardi di EUR ma che l’autorità di risoluzione ha valutato come ragionevolmente suscettibile di comportare un rischio sistemico in caso di dissesto in conformità dell’articolo 45 quater , paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, dovrebbero elaborare un master playbook .
139. Il master playbook dovrebbe essere richiesto agli enti diversi da quelli designati al paragrafo 138 se l’autorità di risoluzione ritiene che ciò sia giustificato dalla complessità dell’organizzazione e dalla conseguente necessità di un elevato livello di coordinamento delle capacità di risoluzione. 140. Il master playbook dovrebbe (11 ): - a. definire i ruoli chiave e le responsabilità dell’alta dirigenza nel periodo precedente e durante la risoluzione;
- b. stabilire il contenuto e i tempi per le decisioni da adottare da parte della dirigenza nel periodo precedente e durante la risoluzione;
- c. stabilire i fattori per l’attivazione dei sub-playbook ( playbook per il bail-in , playbook per il trasferimento, piani di emergenza per l’accesso alle FMI, comunicazione);
- d. stabilire la fonte, le scadenze e il formato delle fonti di informazioni che sosterranno tali decisioni del consiglio;
- e. dimostrare in che modo i vari elementi dell’attuazione della strategia di risoluzione interagiscono tra loro e, in particolare, quanto segue:
- i. esecuzione del bail-in ( playbook per il bail-in );
(11 ) L’allegato 5 presenta una descrizione di alto livello dell’architettura del master playbook . - ii. playbook per il trasferimento (se pertinente);
- iii. valutazione;
- iv. finanziamento e liquidità nella risoluzione (compreso il monitoraggio delle garanzie / il finanziamento nella strategia di risoluzione);
- v. accesso alle FMI (compresi i piani di emergenza);
- vi. continuità operativa (compreso il catalogo dei servizi);
- vii. piano di riorganizzazione aziendale.
141. Gli enti dovrebbero aggiornare i master playbook almeno annualmente o dopo un cambiamento della loro struttura giuridica o organizzativa o delle loro condizioni operative o finanziarie che possa avere un effetto rilevante sul master playbook o richiederne la modifica. L’esito della revisione annuale dovrebbe essere notificato alle autorità di risoluzione senza indebito ritardo. 142. Dopo l’allegato 3 degli orientamenti sulla possibilità di risoluzione, sono inseriti i seguenti allegati 4 e 5:
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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