+41. Le autorità competenti dovrebbero valutare l’«ORC rettificata» così come specificata …
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41. Le autorità competenti dovrebbero valutare l’«ORC rettificata» così come specificata …
Le autorità competenti dovrebbero valutare l’«ORC rettificata» così come specificata conformemente alle disposizioni di cui ai paragrafi 39 e 40 assegnando i seguenti livelli in considerazione delle soglie degli «indicatori di PR rilevanti» e dei relativi requisiti regolamentari: - a. «soddisfacente» – nei casi in cui, una volta aggiunta l’«ORC rettificata», gli «indicatori di PR rilevanti» degli enti si collochino al di sopra delle rispettive soglie definite in linea con gli orientamenti sugli indicatori dei piani di risanamento;
- b. «adeguata con potenziale margine di miglioramento» – nei casi in cui, una volta aggiunta l’«ORC rettificata», gli «indicatori di PR rilevanti» degli enti non si collochino al di sopra delle soglie definite in linea con gli orientamenti sugli indicatori dei piani di risanamento, ma siano comunque pari o superiori ai requisiti regolamentari di capitale, compresi i requisiti di leva finanziaria, e di liquidità di cui al paragrafo 20, aggiungendo tutte le riserve regolamentari applicabili;
- c. «debole» – nei casi in cui, una volta aggiunta l’«ORC rettificata», gli «indicatori di PR rilevanti» degli enti non riescano a soddisfare i requisiti regolamentari di capitale (compresa la leva finanziaria) e di liquidità degli enti di cui al paragrafo 20, aggiungendo tutte le riserve regolamentari applicabili.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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