+Punteggio ORC
---+41. Le autorità competenti dovrebbero valutare l’«ORC rettificata» così come specificata …
---+42. Nei casi in cui l’«ORC rettificata» si posizioni tra livelli diversi ai sensi del paragrafo 41 …
---+43. Per completare, nell’ambito del quadro dell’ORC, la loro valutazione, le autorità competenti …
---+44. Un’ORC che risulti «debole» alla valutazione dovrebbe comportare il riscontro di una carenza …
---+45. L’ORC «adeguata con potenziale margine di miglioramento» può comportare l’individuazione di una …
---+46. Nel condurre la valutazione circa l’individuazione di una carenza sostanziale ( material …
---+47. La classificazione di cui ai paragrafi da 41 a 43 dovrebbe agevolare la valutazione dell’ORC da …

Punteggio ORC

Punteggio ORC

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
41. Le autorità competenti dovrebbero valutare l’«ORC rettificata» così come specificata …

Le autorità competenti dovrebbero valutare l’«ORC rettificata» così come specificata conformemente alle disposizioni di cui ai paragrafi 39 e 40 assegnando i seguenti livelli in considerazione delle soglie degli «indicatori di PR rilevanti» e dei relativi requisiti regolamentari:

  • a. «soddisfacente» – nei casi in cui, una volta aggiunta l’«ORC rettificata», gli «indicatori di PR rilevanti» degli enti si collochino al di sopra delle rispettive soglie definite in linea con gli orientamenti sugli indicatori dei piani di risanamento;
  • b. «adeguata con potenziale margine di miglioramento» – nei casi in cui, una volta aggiunta l’«ORC rettificata», gli «indicatori di PR rilevanti» degli enti non si collochino al di sopra delle soglie definite in linea con gli orientamenti sugli indicatori dei piani di risanamento, ma siano comunque pari o superiori ai requisiti regolamentari di capitale, compresi i requisiti di leva finanziaria, e di liquidità di cui al paragrafo 20, aggiungendo tutte le riserve regolamentari applicabili;
  • c. «debole» – nei casi in cui, una volta aggiunta l’«ORC rettificata», gli «indicatori di PR rilevanti» degli enti non riescano a soddisfare i requisiti regolamentari di capitale (compresa la leva finanziaria) e di liquidità degli enti di cui al paragrafo 20, aggiungendo tutte le riserve regolamentari applicabili.
42. Nei casi in cui l’«ORC rettificata» si posizioni tra livelli diversi ai sensi del paragrafo 41 …

Nei casi in cui l’«ORC rettificata» si posizioni tra livelli diversi ai sensi del paragrafo 41, le autorità competenti dovrebbero selezionare il livello più appropriato tenendo conto, in particolare, della gravità degli scenari e del numero degli «indicatori di PR rilevanti» che si posizionano ai diversi livelli.

43. Per completare, nell’ambito del quadro dell’ORC, la loro valutazione, le autorità competenti …

Per completare, nell’ambito del quadro dell’ORC, la loro valutazione, le autorità competenti dovrebbero tenere conto di fattori qualitativi generali che non siano già riflessi nell’«ORC rettificata». La considerazione di tali fattori può comportare che le autorità competenti aggiustino verso l’alto o verso il basso il punteggio indicativo di cui al paragrafo 41 qualora ritengano che esso non rappresenti pienamente la posizione di ORC degli enti, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

  • a. la differenza tra la determinazione dell’ORC da parte degli enti e l’«ORC rettificata» delle autorità competenti;
  • b. evidenze relative a precedenti esperienze di attuazione o mancanza di precedenti attuazioni;
  • c. la presenza o l’assenza di misure preparatorie all’attuazione delle opzioni;
  • d. informazioni aggiuntive relative al livello di concentrazione, ai tempi di attuazione, alla fattibilità e credibilità delle opzioni di risanamento, nonché al livello di stress applicato dagli enti;
  • e. la capacità degli enti dal punto di vista della disponibilità, qualità e aggregazione di dati, nonché la governance degli enti in termini di preparazione alla gestione delle crisi.
44. Un’ORC che risulti «debole» alla valutazione dovrebbe comportare il riscontro di una carenza …

Un’ORC che risulti «debole» alla valutazione dovrebbe comportare il riscontro di una carenza sostanziale ( material deficiency ) nel piano di risanamento in conformità all’articolo 6 della direttiva 2014/59/UE o l’individuazione di una specifica area di miglioramento relativamente all’ORC nella valutazione del piano di risanamento dell’ente da parte delle autorità competenti.

45. L’ORC «adeguata con potenziale margine di miglioramento» può comportare l’individuazione di una …

L’ORC «adeguata con potenziale margine di miglioramento» può comportare l’individuazione di una specifica area di miglioramento relativamente all’ORC nella valutazione del piano di risanamento dell’ente da parte delle autorità competenti.

46. Nel condurre la valutazione circa l’individuazione di una carenza sostanziale ( material …

Nel condurre la valutazione circa l’individuazione di una carenza sostanziale ( material deficiency ) o di una specifica area di miglioramento nel piano di risanamento relativamente all’ORC in conformità dei paragrafi 44 e 45, le autorità competenti dovrebbero tenere conto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, delle seguenti situazioni:

  • a. se l’ente opera già in condizioni di stress grave, incluso il caso in cui sia stato richiesto un piano di conservazione del capitale ai sensi dell’articolo 142 della direttiva 2013/36/UE;
  • b. se l’ente ha già migliorato l’ORC rispetto ai precedenti piani di risanamento e non c’è più margine per un potenziale miglioramento dell’ORC date le dimensioni, il modello di business e il profilo di rischio dell’ente;
  • c. se la posizione di capitale, di leva finanziaria e/o di liquidità dell’ente presenta un ampio margine di manovra rispetto ai requisiti regolamentari per cui gli scenari utilizzati dall’ente sono estremamente gravi e quindi troppo penalizzanti nei confronti degli enti comparabili.
47. La classificazione di cui ai paragrafi da 41 a 43 dovrebbe agevolare la valutazione dell’ORC da …

La classificazione di cui ai paragrafi da 41 a 43 dovrebbe agevolare la valutazione dell’ORC da parte delle autorità competenti come componente rilevante della loro valutazione complessiva del piano di risanamento.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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