+8. Qualità dei dati
---+43. Prima di trasmettere i dati alle proprie autorità competenti, gli enti e le imprese di …
---+44. Su richiesta dell’ABE, le autorità competenti dovrebbero fornire il prima possibile e per …
---+45. Relativamente ai controlli di qualità dei dati, le autorità competenti dovrebbero verificare …
---+46. Nel trasmettere all’ABE i dati per il raffronto delle pratiche relative alla diversità, le …

8. Qualità dei dati

8. Qualità dei dati

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
43. Prima di trasmettere i dati alle proprie autorità competenti, gli enti e le imprese di …

Prima di trasmettere i dati alle proprie autorità competenti, gli enti e le imprese di investimento dovrebbero verificare la completezza e la plausibilità dei dati e applicare le correzioni necessarie. Lo stesso dovrebbe valere per le autorità competenti prima di trasmettere i dati all’ABE.

44. Su richiesta dell’ABE, le autorità competenti dovrebbero fornire il prima possibile e per …

Su richiesta dell’ABE, le autorità competenti dovrebbero fornire il prima possibile e per quanto necessario dati corretti o spiegazioni per gli eventuali dati non plausibili.

45. Relativamente ai controlli di qualità dei dati, le autorità competenti dovrebbero verificare …

Relativamente ai controlli di qualità dei dati, le autorità competenti dovrebbero verificare:

  • a. che i modelli siano compilati integralmente e su base individuale;
  • b. la corretta indicazione della struttura di governance;
  • c. la corretta selezione della categoria delle dimensioni da parte dell’ente;
  • d. la corretta selezione di enti classificati come rilevanti o non rilevanti;
  • e. la plausibilità del numero di amministratori, considerando che i dati dovrebbero essere forniti su base individuale.
46. Nel trasmettere all’ABE i dati per il raffronto delle pratiche relative alla diversità, le …

Nel trasmettere all’ABE i dati per il raffronto delle pratiche relative alla diversità, le autorità competenti dovrebbero garantire altresì che siano conformi alla decisione EBA/DC/335, del 5 giugno 2020, su EUCLID («decisione EUCLID») (4 ), e successive modifiche, e che forniscano agli enti e alle imprese di investimento ogni specifica tecnica necessaria per la conformità continua alla decisione EUCLID.


4 https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Report ing%20by%20Authorities/885459/Decision%20on%20the%20European%20Centralised%20Infrastructure%20of%20Dat a%20%28EUCLID%29.pdf

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/