+32. L’orientamento 15.1 è sostituito dal seguente: «15.1. Nel prestare o eseguire servizi o …

32. L’orientamento 15.1 è sostituito dal seguente: «15.1. Nel prestare o eseguire servizi o …

L’orientamento 15.1 è sostituito dal seguente:

«15.1. Nel prestare o eseguire servizi o attività di investimento secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2014/65, le imprese di investimento quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della suddetta direttiva dovrebbero considerare i fattori di rischio e le misure che seguono, insieme a quelli esposti nel titolo I dei presenti orientamenti. Gli orientamenti settoriali 12 e 21 possono essere inoltre pertinenti in questo contesto.»

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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