+32. L’orientamento 15.1 è sostituito dal seguente: «15.1. Nel prestare o eseguire servizi o …
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32. L’orientamento 15.1 è sostituito dal seguente: «15.1. Nel prestare o eseguire servizi o …
L’orientamento 15.1 è sostituito dal seguente: «15.1. Nel prestare o eseguire servizi o attività di investimento secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2014/65, le imprese di investimento quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della suddetta direttiva dovrebbero considerare i fattori di rischio e le misure che seguono, insieme a quelli esposti nel titolo I dei presenti orientamenti. Gli orientamenti settoriali 12 e 21 possono essere inoltre pertinenti in questo contesto.»
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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