+19. L’autorità competente dello Stato membro d’origine è tenuta a comunicare all’autorità …
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19. L’autorità competente dello Stato membro d’origine è tenuta a comunicare all’autorità …
L’autorità competente dello Stato membro d’origine è tenuta a comunicare all’autorità competente dello Stato membro ospitante eventuali modifiche rilevanti per i rispettivi elenchi - o registri, entro e non oltre la data in cui l’autorità competente dello Stato membro d’origine aggiorna il proprio elenco o registro. L’autorità competente dello Stato membro d’origine invia le informazioni all’autorità competente dello Stato membro ospitante tramite un mezzo di comunicazione istantaneo e tracciabile e utilizzando il modello riportato nell’allegato.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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