+19. L’autorità competente dello Stato membro d’origine è tenuta a comunicare all’autorità …

19. L’autorità competente dello Stato membro d’origine è tenuta a comunicare all’autorità …

L’autorità competente dello Stato membro d’origine è tenuta a comunicare all’autorità competente dello Stato membro ospitante eventuali modifiche rilevanti per i rispettivi elenchi

  • o registri, entro e non oltre la data in cui l’autorità competente dello Stato membro d’origine aggiorna il proprio elenco o registro. L’autorità competente dello Stato membro d’origine invia le informazioni all’autorità competente dello Stato membro ospitante tramite un mezzo di comunicazione istantaneo e tracciabile e utilizzando il modello riportato nell’allegato.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/