+10. Il criterio di cui all’articolo 26 ter , paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbe …
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10. Il criterio di cui all’articolo 26 ter , paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbe …
Il criterio di cui all’articolo 26 ter , paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbe intendersi come un divieto a una protezione multipla del credito in relazione al rischio di credito del portafoglio di esposizioni sottostanti, indipendentemente dal fatto che tale protezione del credito aggiuntiva si riferisca alla protezione contro il rischio di credito di un segmento, di una parte di un segmento o di un’esposizione sottostante, in modo da garantire che il rischio di credito del portafoglio di esposizioni sottostanti non abbia più di una copertura.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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