+16. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 6, lettera f), del regolamento (UE) 2017/2402, la …

16. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 6, lettera f), del regolamento (UE) 2017/2402, la …

Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 6, lettera f), del regolamento (UE) 2017/2402, la norma della «conoscenza» dovrebbe essere considerata adempiuta quando il cedente utilizza informazioni ottenute da una delle seguenti fonti e circostanze o da una combinazione di tali fonti e circostanze:

  • a. dalle informazioni sui debitori ottenute al momento della creazione delle esposizioni;
  • b. dalle informazioni ottenute nel corso della gestione delle esposizioni da parte del cedente o nel corso delle sue procedure di gestione del rischio;
  • c. dalle informazioni notificate al cedente da terzi;
  • d. da informazioni pubblicamente disponibili o da informazioni su eventuali iscrizioni in uno o più registri del credito di persone con referenze creditizie negative al momento della creazione di un’esposizione sottostante, soltanto nella misura in cui tali informazioni siano già state prese in considerazione nel contesto delle informazioni di cui alle precedenti lettere a), b) o c), e conformemente ai requisiti normativi e di vigilanza applicabili, anche in relazione ai solidi criteri di concessione di crediti di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2402.

Criteri di ammissibilità, gestione attiva del portafoglio [articolo 26 ter , paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402]

Gestione attiva del portafoglio

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/