+39. Qualora un cedente o un prestatore originario non sia un ente e, pertanto, non sia soggetto al …
|
39. Qualora un cedente o un prestatore originario non sia un ente e, pertanto, non sia soggetto al …
Qualora un cedente o un prestatore originario non sia un ente e, pertanto, non sia soggetto al regolamento (UE) n. 575/2013, dovrebbe conformarsi agli orientamenti di cui al paragrafo precedente nella misura in cui la loro applicazione non sia ritenuta indebitamente gravosa. In tali casi, il cedente o il prestatore originario dovrebbero applicare le procedure stabilite e utilizzare le informazioni ottenute dai debitori sulla creazione delle esposizioni, le informazioni ottenute dal cedente nel corso della sua gestione delle esposizioni o delle sue procedure di gestione del rischio, ovvero le informazioni comunicate al cedente da terzi. Esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|