+39. Qualora un cedente o un prestatore originario non sia un ente e, pertanto, non sia soggetto al …

39. Qualora un cedente o un prestatore originario non sia un ente e, pertanto, non sia soggetto al …

Qualora un cedente o un prestatore originario non sia un ente e, pertanto, non sia soggetto al regolamento (UE) n. 575/2013, dovrebbe conformarsi agli orientamenti di cui al paragrafo precedente nella misura in cui la loro applicazione non sia ritenuta indebitamente gravosa. In tali casi, il cedente o il prestatore originario dovrebbero applicare le procedure stabilite e utilizzare le informazioni ottenute dai debitori sulla creazione delle esposizioni, le informazioni ottenute dal cedente nel corso della sua gestione delle esposizioni o delle sue procedure di gestione del rischio, ovvero le informazioni comunicate al cedente da terzi.

Esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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