+45. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 11, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, i …
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45. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 11, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, i …
Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 11, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, i debitori o i garanti di esposizioni di affidabilità creditizia deteriorata non dovrebbero essere considerati come aventi una «valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate di altri debitori o garanti di affidabilità creditizia deteriorata detenute dal cedente» qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: - a. i fattori più rilevanti che determinano la performance attesa delle esposizioni sottostanti e delle esposizioni comparabili sono analoghi;
- b. per effetto dell’analogia di cui alla lettera a), ci si sarebbe ragionevolmente potuti attendere, sulla base di indicazioni quali la performance passata o i modelli applicabili, che, per la durata dell’operazione o entro un massimo di quattro anni se la durata dell’operazione supera i quattro anni, la performance delle esposizioni sottostanti non sarebbe stata significativamente peggiore di quella delle esposizioni comparabili.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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