+66. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, il gestore …
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66. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, il gestore …
Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, il gestore dovrebbe essere considerato in possesso di politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati riguardanti la gestione delle esposizioni quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: - a. il gestore è un soggetto sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale e patrimoniale nell’Unione e i relativi permessi o autorizzazioni regolamentari sono considerati rilevanti ai fini della gestione;
- b. il gestore è un soggetto non sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale e patrimoniale nell’Unione, ed è fornita una prova dell’esistenza di politiche e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati che comprende anche una prova della conformità con le buone pratiche di mercato e di capacità di segnalazione. Tale prova dovrebbe essere corroborata da un adeguato riesame da parte di terzi, ad esempio un’agenzia di rating del credito o un revisore esterno.
Risoluzione tempestiva dei conflitti tra investitori [articolo 26 quater , paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402] Disposizioni chiare che favoriscano la pronta risoluzione dei contenziosi tra le diverse classi di investitori
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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