+5. Criteri relativi alla standardizzazione
---+50. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, le autorità …
---+51. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, non …
---+52. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le …
---+53. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, i tassi di …
---+54. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, i tassi di …
---+55. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402 …
---+56. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbe essere …
---+57. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, oltre ai fattori …
---+58. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, una …
---+59. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 7, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402, gli …
---+60. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, le …
---+61. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402, il …
---+62. Al fine di determinare se un gestore abbia esperienza in materia di gestione di esposizioni di …
---+63. Un gestore dovrebbe essere considerato in possesso dell’esperienza richiesta quando è …
---+64. Al fine di dimostrare il numero di anni di esperienza professionale, la pertinente esperienza …
---+65. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402 …
---+66. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, il gestore …
---+67. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, le disposizioni …
---+68. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, qualora la …

5. Criteri relativi alla standardizzazione

Conformità agli obblighi di mantenimento del rischio [articolo 26 quater , paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402]

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
50. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, le autorità …

Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, le autorità competenti designate a norma dell’articolo 29, paragrafo 5, di detto regolamento e le autorità competenti di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 4, del medesimo regolamento dovrebbero cooperare strettamente a norma dell’articolo 36 dello stesso, se queste sono diverse.

Adeguata mitigazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio [articolo 26 quater , paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402]

Derivati

51. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, non …

Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, non dovrebbero essere considerate vietate le esposizioni nel portafoglio di esposizioni sottostanti che hanno soltanto una componente derivata finalizzata esclusivamente alla copertura diretta del rischio di tasso di interesse o del rischio di cambio della rispettiva esposizione sottostante e che non sono esse stesse derivati.

Regole comuni della finanza internazionale

52. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le …

Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le regole comuni della finanza internazionale dovrebbero comprendere quelle l’Associazione internazionale degli intermediari in swap ( International Swaps and Derivatives Association , ISDA) o analoghe norme nazionali di documentazione consolidate.

Pagamenti degli interessi legati a un tasso di riferimento [articolo 26 quater , paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402]

Interessi legati a un tasso di riferimento

53. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, i tassi di …

Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, i tassi di interesse che dovrebbero essere considerati una base di riferimento adeguata per i pagamenti degli interessi legati a un tasso di riferimento dovrebbero comprendere tutti i seguenti elementi:

  • a. i tassi interbancari, compresi il Libor, l’Euribor e altri valori di riferimento riconosciuti;
  • b. altri tassi di riferimento consolidati, quali €STR, SONIA, SOFR e TONA;
  • c. i tassi fissati da autorità di politica monetaria, compresi i tassi di finanziamento federali e i tassi di sconto delle banche centrali;
  • d. i tassi settoriali che riflettono il costo di finanziamento di un prestatore, compresi i tassi variabili standard e i tassi di interesse interni che riflettono direttamente i costi di mercato del finanziamento di una banca o di un sottoinsieme di enti, nella misura in cui siano forniti agli investitori dati sufficienti, tali da consentire loro di valutare il rapporto tra i tassi settoriali e altri tassi di mercato.

Formule o derivati complessi

54. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, i tassi di …

Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, i tassi di interesse minimi e massimi non dovrebbero essere considerati una formula complessa o strumenti derivati complessi.

Requisiti in caso di azione esecutiva ( enforcement notice ) [articolo 26 quater , paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402]

Importo bloccato nella società veicolo per la cartolarizzazione

55. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402 …

Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, l’importo di contante da considerare bloccato nella società veicolo per la cartolarizzazione ( securitisation special-purpose vehicle , SSPE) dovrebbe essere determinato come indicato nella documentazione riguardante l’operazione.

56. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbe essere …

Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbe essere consentito bloccare contante nella SSPE sotto forma di un fondo di riserva per uso futuro, purché l’utilizzo di tale fondo sia limitato esclusivamente alle finalità indicate nell’articolo 26 quater , paragrafo 4, secondo comma, del medesimo regolamento, compreso il regolare rimborso degli investitori.

Attribuzione delle perdite e ammortamento dei segmenti [articolo 26 quater , paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402]

Fattori di attivazione

57. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, oltre ai fattori …

Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, oltre ai fattori di attivazione minimi richiesti, le parti dell’operazione possono concordare di includere altri fattori di attivazione basati sulla performance. Il verificarsi di un evento attivatore ( trigger event ) per tali fattori di attivazione basati sulla performance dovrebbe comportare l’ammortamento dei segmenti di cartolarizzazione ripristinandoli a un pagamento sequenziale in ordine di rango, indipendentemente dal fatto che si applichino o meno altri fattori di attivazione. Ripristino dell’ammortamento non sequenziale

58. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, una …

Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, una volta applicato il ripristino dell’ammortamento a pagamento sequenziale conseguentemente al mancato rispetto di un fattore di attivazione basato sulla performance, non dovrebbe essere consentito un nuovo ripristino ad ammortamento non sequenziale in conformità della documentazione riguardante l’operazione.

Documentazione riguardante l’operazione [articolo 26 quater , paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402]

Standard di gestione ( servicing )

59. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 7, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402, gli …

Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 7, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402, gli standard di gestione dovrebbero essere intesi come standard relativi alla gestione specificati nella documentazione riguardante l’operazione che devono essere rispettati per l’intera durata dell’operazione di cartolarizzazione.

Procedure di gestione ( servicing )

60. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, le …

Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, le procedure di gestione dovrebbero essere intese come procedure effettive necessarie ad assicurare la conformità agli standard di gestione. Le procedure possono essere adattate per tutta la durata dell’operazione di cartolarizzazione, purché gli standard di gestione continuino a essere rispettati.

Controparti di un’operazione

61. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402, il …

Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402, il fiduciario e l’agente terzo verificatore dovrebbero sempre distinguersi dal gestore, dall’investitore e dal cedente. L’agente terzo verificatore dovrebbe inoltre soddisfare i requisiti specificati nel paragrafo 73.

Competenza del gestore e requisiti di gestione [articolo 26 quater , paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402]

Criteri per determinare l’esperienza del gestore

62. Al fine di determinare se un gestore abbia esperienza in materia di gestione di esposizioni di …

Al fine di determinare se un gestore abbia esperienza in materia di gestione di esposizioni di

natura analoga aquelle cartolarizzate a norma dell’articolo 26 quater , paragrafo 8, del

regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbero essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

  • a. i membri dell’organo di amministrazione del gestore e gli alti dirigenti diversi dai membri dell’organo di amministrazione, che hanno la responsabilità di gestire esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate, dovrebbero avere adeguate conoscenze e abilità in materia di gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate;
  • b. nella determinazione dell’esperienza si dovrebbe prendere in considerazione uno dei seguenti principi relativi alla qualità dell’esperienza:
i.il ruolo e i compiti dei membri dell’organo di amministrazione e degli alti dirigenti nonché le capacità richieste dovrebbero essere adeguati;
ii.l’esperienza acquisita dai membri dell’organo di amministrazione e dagli alti dirigenti in posizioni e in percorsi d’istruzione e formazione precedenti dovrebbe essere sufficiente;
iii.l’intervento dei membri dell’organo di amministrazione e degli alti dirigenti nella struttura di governance della funzione di gestione delle esposizioni dovrebbe essere appropriato;
iv.in caso di un soggetto regolamentato in termini prudenziali, le autorizzazioni o i permessi regolamentari detenuti dal soggetto stesso dovrebbero essere considerati pertinenti per la gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.
63. Un gestore dovrebbe essere considerato in possesso dell’esperienza richiesta quando è …

Un gestore dovrebbe essere considerato in possesso dell’esperienza richiesta quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  • a. l’attività del soggetto o del gruppo consolidato cui il soggetto appartiene a fini contabili o prudenziali ha compreso la gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate per almeno cinque anni;
  • b. qualora non sia soddisfatto il requisito di cui alla lettera a), il gestore è conforme a tutti i seguenti requisiti:
i.almeno due dei membri del suo organo di amministrazione hanno, a livello personale, una pertinente esperienza professionale di almeno cinque anni in materia di gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate;
ii.gli alti dirigenti diversi dai membri dell’organo di amministrazione, che hanno la responsabilità di amministrare la gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate, hanno, a livello personale, una pertinente esperienza professionale di almeno cinque anni in materia di gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate;
iii.la funzione di gestione svolta dal soggetto è sostenuta dal gestore di riserva conformemente alla lettera a).
64. Al fine di dimostrare il numero di anni di esperienza professionale, la pertinente esperienza …

Al fine di dimostrare il numero di anni di esperienza professionale, la pertinente esperienza dovrebbe essere divulgata in maniera sufficientemente dettagliata e in conformità dei requisiti applicabili in materia di riservatezza, per consentire agli investitori di adempiere i propri obblighi a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402.

Esposizioni di natura analoga

65. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402 …

Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, l’interpretazione dell’espressione «esposizioni di natura analoga» dovrebbe essere conforme all’interpretazione di cui al paragrafo 37.

Politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati

66. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, il gestore …

Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, il gestore dovrebbe essere considerato in possesso di politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati riguardanti la gestione delle esposizioni quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  • a. il gestore è un soggetto sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale e patrimoniale nell’Unione e i relativi permessi o autorizzazioni regolamentari sono considerati rilevanti ai fini della gestione;
  • b. il gestore è un soggetto non sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale e patrimoniale nell’Unione, ed è fornita una prova dell’esistenza di politiche e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati che comprende anche una prova della conformità con le buone pratiche di mercato e di capacità di segnalazione. Tale prova dovrebbe essere corroborata da un adeguato riesame da parte di terzi, ad esempio un’agenzia di rating del credito o un revisore esterno.

Risoluzione tempestiva dei conflitti tra investitori [articolo 26 quater , paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402]

Disposizioni chiare che favoriscano la pronta risoluzione dei contenziosi tra le diverse classi di investitori

67. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, le disposizioni …

Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, le disposizioni della documentazione riguardante l’operazione che «favoriscono la pronta risoluzione dei contenziosi tra le diverse classi di investitori» per le operazioni di cartolarizzazione con più di un investitore dovrebbero comprendere disposizioni relative a tutti i seguenti elementi:

  • a. le modalità di convocazione di riunioni o di organizzazione di teleconferenze;
  • b. il periodo di tempo massimo per organizzare una riunione o una teleconferenza;
  • c. il quorum richiesto;
  • d. le soglie minime di voti richiesti ai fini della validità di una decisione, con soglie minime nettamente differenziate per ciascun tipo di decisione;
  • e. se del caso, una sede per le riunioni che dovrebbe essere nell’Unione.
68. Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, qualora la …

Ai fini dell’articolo 26 quater , paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, qualora la giurisdizione applicabile contenga disposizioni statutarie vincolanti che stabiliscono le modalità di risoluzione dei contenziosi tra gli investitori, la documentazione riguardante l’operazione può fare riferimento a tali disposizioni.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/