+11. Quadro di gestione dei rischi
---+72. Nell’ambito del quadro di controllo interno complessivo, gli emittenti di ART dovrebbero …
---+73. Il quadro di gestione dei rischi dovrebbe consentire all’emittente di ART di prendere decisioni …
---+74. Il quadro di gestione dei rischi di un emittente di ART dovrebbe prevedere politiche …
---+75. Il quadro di gestione dei rischi di un emittente di ART dovrebbe fornire indicazioni specifiche …
---+76. Il quadro di gestione dei rischi dovrebbe essere sottoposto a una revisione interna …
---+77. Dovrebbero essere istituiti meccanismi di segnalazione periodici e trasparenti, affinché …
---+78. L’efficace comunicazione e sensibilizzazione in merito ai rischi e alla strategia in materia di …

11. Quadro di gestione dei rischi

11. Quadro di gestione dei rischi

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
72. Nell’ambito del quadro di controllo interno complessivo, gli emittenti di ART dovrebbero …

Nell’ambito del quadro di controllo interno complessivo, gli emittenti di ART dovrebbero disporre di un quadro olistico di gestione dei rischi a livello di emittente che si estenda a tutte le sue linee di business e unità interne, comprese le funzioni di controllo interno, riconoscendo pienamente la sostanza economica di tutte le loro esposizioni al rischio, compresi i rischi che l’emittente di ART pone a se stesso, ai detentori di attività, i rischi operativi e i rischi derivanti dalla riserva di attività.

73. Il quadro di gestione dei rischi dovrebbe consentire all’emittente di ART di prendere decisioni …

Il quadro di gestione dei rischi dovrebbe consentire all’emittente di ART di prendere decisioni con piena consapevolezza in merito a tutti i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, compresi i rischi informatici, conformemente al regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) (12 ) e alla sezione 12. Il quadro di gestione dei rischi dovrebbe comprendere tutti i rischi, compresi i rischi correnti e quelli futuri ai quali l’emittente di ART potrebbe essere esposto. I rischi dovrebbero essere valutati a partire dal basso e a partire dall’alto, all’interno e attraverso le linee di business

  • o le unità interne, utilizzando una terminologia coerente e metodologie compatibili in tutto l’emittente di ART e a un livello consolidato, ove applicabile. Tutti i rischi pertinenti dovrebbero essere inseriti nel quadro di gestione dei rischi con l’appropriata valutazione dei rischi sia finanziari sia non finanziari, compresi i rischi di concentrazione, operativi, TIC, reputazionali, legali, di condotta ed ESG. Dovrebbero essere presi in considerazione anche il rischio di credito, il rischio di mercato, il rischio di concentrazione e il rischio di liquidità derivanti dalle attività di riserva.
74. Il quadro di gestione dei rischi di un emittente di ART dovrebbe prevedere politiche …

Il quadro di gestione dei rischi di un emittente di ART dovrebbe prevedere politiche, procedure, limiti di rischio e controlli dei rischi che garantiscano l’individuazione, la misurazione o la valutazione, il monitoraggio, la gestione, la mitigazione e la segnalazione dei rischi, in maniera adeguata, tempestiva e continua, a livello delle linee di business, delle unità interne, a livello di emittente e di gruppo, laddove applicabile.

75. Il quadro di gestione dei rischi di un emittente di ART dovrebbe fornire indicazioni specifiche …

Il quadro di gestione dei rischi di un emittente di ART dovrebbe fornire indicazioni specifiche sull’attuazione delle strategie di rischio. Tali indicazioni dovrebbero, eventualmente, stabilire e mantenere limiti interni coerenti con la propensione e la tolleranza al rischio dell’emittente e commisurati al sano funzionamento, alla resilienza operativa, alla solidità finanziaria, al fabbisogno di liquidità e agli obiettivi strategici dello stesso. Il profilo di rischio dell’emittente di ART dovrebbe essere mantenuto entro i limiti stabiliti. Il quadro di gestione dei rischi dovrebbe garantire che, laddove si verifichino violazioni dei limiti di rischio, vi sia un processo definito per segnalarle e gestirle con un’apposita procedura di follow-up.

76. Il quadro di gestione dei rischi dovrebbe essere sottoposto a una revisione interna …

Il quadro di gestione dei rischi dovrebbe essere sottoposto a una revisione interna indipendente, ad esempio da parte della funzione di audit interno, e rivalutato regolarmente rispetto alla tolleranza e alla propensione al rischio dell’emittente di ART.

77. Dovrebbero essere istituiti meccanismi di segnalazione periodici e trasparenti, affinché …

Dovrebbero essere istituiti meccanismi di segnalazione periodici e trasparenti, affinché l’organo di amministrazione e tutte le unità pertinenti di un emittente di ART ricevano le informazioni in maniera tempestiva, precisa, sintetica, comprensibile e significativa, e possano condividere le informazioni pertinenti in materia di individuazione, misurazione o valutazione, monitoraggio e gestione dei rischi. Il quadro di segnalazione dovrebbe essere ben definito e documentato.

(12 ) Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario: Ufficio delle pubblicazioni (europa.eu).

78. L’efficace comunicazione e sensibilizzazione in merito ai rischi e alla strategia in materia di …

L’efficace comunicazione e sensibilizzazione in merito ai rischi e alla strategia in materia di rischio è fondamentale per l’intero processo di gestione dei rischi, inclusi i processi di revisione e quelli decisionali, e contribuisce a impedire la presa di decisioni che potrebbero involontariamente aumentare i livelli di rischio. L’efficace segnalazione dei rischi implica la sana valutazione e comunicazione interna della strategia in materia di rischio e dei dati relativi ai rischi sia trasversalmente all’interno dell’emittente di ART sia verticalmente lungo la catena gestionale.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/