+100. Nell’effettuare la valutazione del rischio prima del ricorso a soggetti terzi e nel corso del …
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100. Nell’effettuare la valutazione del rischio prima del ricorso a soggetti terzi e nel corso del …
Nell’effettuare la valutazione del rischio prima del ricorso a soggetti terzi e nel corso del monitoraggio continuo delle prestazioni del soggetto terzo, l’emittente delle ART dovrebbe, come minimo: - a. individuare e classificare le funzioni pertinenti e i relativi dati e sistemi in base alla loro sensibilità ed essenzialità nonché alle misure di sicurezza richieste;
- b. effettuare un’approfondita analisi basata sul rischio delle funzioni e dei relativi dati e sistemi che vengono considerati per un accordo e affrontare i potenziali rischi, in particolare i rischi operativi, compresi i rischi di subappalto, legali, informatici, di conformità e reputazionali, nonché eventuali limitazioni alle attività di controllo connesse ai paesi in cui sono prestati o è probabile che siano prestati i servizi;
- c. considerare le dipendenze geografiche e la gestione dei rischi correlati. Tali rischi possono riguardare l’ambiente economico, finanziario, politico, legale e normativo della giurisdizione o delle giurisdizioni in cui sarà prestato il servizio in questione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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