+100. Nell’effettuare la valutazione del rischio prima del ricorso a soggetti terzi e nel corso del …

100. Nell’effettuare la valutazione del rischio prima del ricorso a soggetti terzi e nel corso del …

Nell’effettuare la valutazione del rischio prima del ricorso a soggetti terzi e nel corso del monitoraggio continuo delle prestazioni del soggetto terzo, l’emittente delle ART dovrebbe, come minimo:

  • a. individuare e classificare le funzioni pertinenti e i relativi dati e sistemi in base alla loro sensibilità ed essenzialità nonché alle misure di sicurezza richieste;
  • b. effettuare un’approfondita analisi basata sul rischio delle funzioni e dei relativi dati e sistemi che vengono considerati per un accordo e affrontare i potenziali rischi, in particolare i rischi operativi, compresi i rischi di subappalto, legali, informatici, di conformità e reputazionali, nonché eventuali limitazioni alle attività di controllo connesse ai paesi in cui sono prestati o è probabile che siano prestati i servizi;
  • c. considerare le dipendenze geografiche e la gestione dei rischi correlati. Tali rischi possono riguardare l’ambiente economico, finanziario, politico, legale e normativo della giurisdizione o delle giurisdizioni in cui sarà prestato il servizio in questione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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