+14. Funzione di gestione dei rischi
---+114. Se istituita, la funzione di gestione dei rischi dovrebbe occuparsi di tutto l’emittente di …
---+115. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe avere, ove necessario, accesso diretto all’organo …
---+116. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe avere accesso a tutte le linee di business e ad …
---+117. Il personale della funzione di gestione dei rischi dovrebbe possedere conoscenze, competenze …
---+118. Laddove istituita, la funzione di gestione dei rischi dovrebbe essere un elemento …
---+119. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe fornire informazioni, analisi e pareri di esperti …

14. Funzione di gestione dei rischi

14. Funzione di gestione dei rischi

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
114. Se istituita, la funzione di gestione dei rischi dovrebbe occuparsi di tutto l’emittente di …

Se istituita, la funzione di gestione dei rischi dovrebbe occuparsi di tutto l’emittente di ART. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe disporre di autorità, peso e risorse in misura sufficiente, tenendo conto dei criteri di proporzionalità di cui al titolo I, per attuare politiche in materia di rischi e il quadro di gestione dei rischi, come stabilito alla sezione 11.

115. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe avere, ove necessario, accesso diretto all’organo …

La funzione di gestione dei rischi dovrebbe avere, ove necessario, accesso diretto all’organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione, se istituito.

116. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe avere accesso a tutte le linee di business e ad …

La funzione di gestione dei rischi dovrebbe avere accesso a tutte le linee di business e ad altre unità interne che hanno il potenziale di generare rischi.

117. Il personale della funzione di gestione dei rischi dovrebbe possedere conoscenze, competenze …

Il personale della funzione di gestione dei rischi dovrebbe possedere conoscenze, competenze ed esperienza sufficienti riguardo alle tecniche e alle procedure di gestione dei rischi, nonché ai mercati e ai prodotti, e dovrebbe avere accesso a una formazione regolare.

118. Laddove istituita, la funzione di gestione dei rischi dovrebbe essere un elemento …

Laddove istituita, la funzione di gestione dei rischi dovrebbe essere un elemento organizzativo centrale dell’emittente di ART, strutturato in modo tale da poter attuare politiche in materia di rischi e controllare il quadro di gestione dei rischi. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel garantire che l’emittente di ART disponga di efficaci processi di gestione dei rischi. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe partecipare attivamente a tutte le decisioni di gestione dei rischi sostanziali. Ove applicabile, in un gruppo, la funzione di gestione dei rischi dell’impresa madre nell’Unione dovrebbe essere in grado di

(17 ) Cfr. anche gli Orientamenti dell’ABE per sane politiche di remunerazione, disponibili all’indirizzo https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/remuneration/guidelines-on-sound-remuneration-policies. fornire una visione globale di tutti i rischi a livello di gruppo e di garantire che la strategia in materia di rischio sia rispettata.

119. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe fornire informazioni, analisi e pareri di esperti …

La funzione di gestione dei rischi dovrebbe fornire informazioni, analisi e pareri di esperti sull’esposizione ai rischi che siano pertinenti e indipendenti, e consulenza su proposte e decisioni in materia di rischi adottate dalle linee di business o dalle unità interne e dovrebbe segnalare all’organo di amministrazione se tali informazioni e la consulenza siano conformi con il profilo di rischio dell’emittente di ART. La funzione di gestione dei rischi può raccomandare l’apporto di miglioramenti al quadro di gestione dei rischi e misure correttive per porre rimedio a violazioni delle politiche, delle procedure e dei limiti in materia di rischi.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/