+Titolo VI. Gestione della continuità operativa
---+155. Fatti salvi i requisiti applicabili nell’ambito del regolamento sulla resilienza operativa …
---+156. Un emittente di ART dipende da diverse risorse essenziali (ad es. i sistemi informatici …
---+157. Al fine di stabilire un efficace piano di gestione della continuità operativa, un emittente di …
---+158. Sulla base dell’analisi di cui sopra, un emittente di ART dovrebbe dotarsi di: a. piani di …
---+159. I piani di emergenza, di continuità operativa e di ripristino dovrebbero essere documentati e …
|
Titolo VI. Gestione della continuità operativa
Titolo VI. Gestione della continuità operativa
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
155. Fatti salvi i requisiti applicabili nell’ambito del regolamento sulla resilienza operativa …
|
Fatti salvi i requisiti applicabili nell’ambito del regolamento sulla resilienza operativa digitale (DORA), gli emittenti di ART dovrebbero istituire, nell’ambito dell’attuazione della loro politica e dei loro piani di continuità operativa istituiti a norma dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114, un solido piano di gestione della continuità operativa, di risposta e di ripristino per garantire la loro capacità di operare su base continuativa, per gestire gli incidenti che potrebbero perturbare l’erogazione di operazioni essenziali in linea con la propensione al rischio e la tolleranza al rischio dell’emittente di ART, nonché per limitare le perdite e l’eventuale grave interruzione di fornitura dei servizi. Gli emittenti di ART possono istituire una specifica funzione di continuità operativa indipendente tenendo conto dei criteri di proporzionalità elencati nel titolo I.
|
|
156. Un emittente di ART dipende da diverse risorse essenziali (ad es. i sistemi informatici …
|
Un emittente di ART dipende da diverse risorse essenziali (ad es. i sistemi informatici, inclusi i servizi di cloud, i sistemi di comunicazione, il personale di base e gli immobili). Lo scopo della gestione della continuità operativa è di ridurre le ricadute operative, finanziarie, giuridiche, reputazionali e altre ripercussioni sostanziali derivanti da incidenti o catastrofi o da blocchi prolungati che colpiscono tali risorse, e dalla conseguente interruzione delle procedure operative ordinarie dell’emittente di ART. Altre misure di gestione dei rischi potrebbero essere finalizzate a ridurre la probabilità di tali incidenti o a trasferirne gli effetti finanziari a terzi (ad es. mediante un’assicurazione).
|
|
157. Al fine di stabilire un efficace piano di gestione della continuità operativa, un emittente di …
|
Al fine di stabilire un efficace piano di gestione della continuità operativa, un emittente di ART dovrebbe analizzare attentamente i fattori di rischio e la propria esposizione a gravi interruzioni dell’operatività e valutare (dal punto di vista quantitativo e qualitativo) le possibili ripercussioni di tali eventi, ricorrendo a un’analisi dei dati e degli scenari interni e/o esterni. Tale analisi dovrebbe verificare la capacità dell’emittente di ART di effettuare operazioni essenziali in caso di interruzione e dovrebbe riguardare tutte le linee di business e le unità interne, compresa la funzione di gestione dei rischi o le procedure di gestione dei rischi, e dovrebbe tenere conto della loro interdipendenza. I risultati dell’analisi dovrebbero contribuire a definire le priorità e gli obiettivi di ripristino dell’emittente di ART.
|
|
158. Sulla base dell’analisi di cui sopra, un emittente di ART dovrebbe dotarsi di: a. piani di …
|
Sulla base dell’analisi di cui sopra, un emittente di ART dovrebbe dotarsi di: - a. piani di emergenza e di continuità operativa al fine di garantire che l’emittente di ART reagisca in maniera adeguata alle emergenze e sia in grado di svolgere le attività operative essenziali e mantenere i dati fondamentali in caso di interruzione delle proprie procedure operative ordinarie;
- b. piani di ripristino delle risorse essenziali e delle funzioni essenziali o importanti per ovviare a una condizione di interruzione e consentire all’emittente di ART di riprendere le procedure operative ordinarie in tempi adeguati. Tutti i rischi residui derivanti da possibili interruzioni dell’operatività dovrebbero essere coerenti con la propensione al rischio dell’emittente di ART;
- c. per altre attività, o quando la continuità delle funzioni essenziali è impossibile da assicurare, gli emittenti di ART dovrebbero disporre di procedure per il recupero tempestivo dei dati e delle funzioni e per la ripresa tempestiva delle loro attività.
|
|
159. I piani di emergenza, di continuità operativa e di ripristino dovrebbero essere documentati e …
|
I piani di emergenza, di continuità operativa e di ripristino dovrebbero essere documentati e attentamente attuati. La relativa documentazione dovrebbe essere disponibile nelle linee di business, nelle unità interne e nella funzione di gestione dei rischi per il personale incaricato delle procedure di gestione dei rischi, e dovrebbe essere archiviata in sistemi fisicamente separati e prontamente accessibili in caso di emergenza. Il personale dovrebbe ricevere adeguata formazione al riguardo. I piani dovrebbero essere regolarmente testati e aggiornati. Eventuali problemi o carenze che si verifichino nel corso dei test dovrebbero essere documentati e analizzati, e i piani dovrebbero essere rivisti di conseguenza.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|