+82. In caso di avvio di misure di prevenzione della crisi o di misure di gestione della crisi quali …
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82. In caso di avvio di misure di prevenzione della crisi o di misure di gestione della crisi quali …
In caso di avvio di misure di prevenzione della crisi o di misure di gestione della crisi quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, punti 101 e 102, della direttiva 2014/59/UE o di un’azione di risoluzione quale definita all’articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità competente non dovrebbe attivare il piano di rimborso senza previa consultazione e coordinamento con le pertinenti autorità prudenziali o di risoluzione ai sensi della direttiva 2013/36/UE (10 ), della direttiva 2014/59/UE o del regolamento (UE) 2021/23 se l’emittente è soggetto a tali direttive e a tale regolamento.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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